Il nuovo accordo sulla formazione
È stato approvato giovedì 7 Luglio in sede di Conferenza Stato-Regioni il nuovo accordo per la formazione dei RSPP/ASPP. Accordo che non revisiona solo l’Accordo del 26 gennaio 2006, ma che interviene anche su alcuni elementi relativi la formazione dei diversi soggetti della sicurezza. L’accordo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2016 ed è in vigore dal 3 settembre 2016.
Le modifiche non riguardano quindi solo il nuovo percorso formativo per RSPP e ASPP, ma anche indicazioni relative a:
– Requisiti dei docenti nei corsi di formazione: che precisa che i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto interministeriale 6 marzo 2013, (qualificazione dei docenti)
– Individuazione dei soggetti formatori: Regioni e Provincie autonome, Enti accreditati dalle Regioni, Università, ecc.
– Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione: Il datore di lavoro, in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti di RSPP, può svolgere , esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all’accordo del 21 dicembre 2011 (per lavoratori, dirigenti e preposti), anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica di cui al D.M. 6 marzo 2013. Il datore di lavoro la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, può svolgere il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.
– Riconoscimento della formazione del medico competente
Che precisa che Il medico competente, in qualità di dipendente, è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall’art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 81/2008.
– Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio
Vengono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione coloro che, se non più in servizio, dimostrano di aver svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio
– Formazione dei lavoratori somministrati
Viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore.
– Possibilità dell’uso dell’e-learning per la formazione specifica rischio basso
Viene effettuata anche per i lavoratori, che a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che li espongano anche saltuariamente a reparti produttivi.
– Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Il soggetto formatore deve indicare:
* il responsabile del percorso formativo
* nominativi docenti
* numero massimo di partecipanti (35 unità)
* tenere il registro di presenza dei partecipanti
* verificare il 90% della frequenza.
L’accordo prevede che ai corsi dei Modulo A,B e C possano partecipare un numero massimo di 35 unità (mentre nel precedente Accordo era massimo 30) e viene anche definito lo stesso numero per i corsi di aggiornamento.