Visita medica e studente
Parere in merito all’obbligo di visita medica per studenti interessati da percorsi formativi in alternanza scuola/lavoro ed in tirocini formativi di orientamento.
La Direzione Regionale del Lavoro per la Lombardia volge un quesito in merito alla corretta applicazione della normativa relativa all’obbligo di sorveglianza sanitaria a cui sottoporre gli studenti in occasione di tirocini formativi presso un’impresa “ospitante”.
Il quesito volge a chiarire su cui ricade l’obbligo (quindi l’individuazione del soggetto in capo), di tutela psicofisica dello studente, se vada quindi individuato nella scuola professionale oppure nell’impresa presso la quale si svolge la prestazione lavorativa a scopo didattico/formativo.
Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane, su impulso della Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, si è espressa con una nota n.1650 del 04/11/2002 riportante i seguenti chiarimenti inequivoci:
– in nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di “lavoratore minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche: infatti, il campo di applicazione della legge n. 977/67, così come modificata dai DD.Lgss. n. 345/99 e n. 262/00, considera esclusivamente “i minori di diciotto anni, che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti”, contemplandosi quindi tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali tra cui l’apprendistato, i contratti di formazione e lavoro, il lavoro a domicilio, ecc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand’anche partecipanti a corsi formativi che richiedono l’applicazione lavorativa presso imprese terze rispetto all’Istituto scolastico.
Ne deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute nell’art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n.345/99 e dal D.Lgs. n.262/00;
– gli studenti partecipanti ai corsi di istruzione scolastica che prevedono un periodo lavorativo presso un’impresa “ospitante”, sono equiparati ai lavoratori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e 21 del D. Lgs.626/1994.
La normativa attuale di riferimento, il D.Lgs. n.81/2008 (nella sua ultima versione con le modifiche di cui al D.Lgs. n. 106/2009), nulla abbia innovato intervenendo a regolare la materia della sicurezza sui luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 2 prescrive che, ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al decreto medesimo, si debba, tra l’altro, intendere per lavoratore: ”persona che … svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, … ”; ma anche “..il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o … ” ed ancora “l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionali nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o alle apparecchiature in questione”.
In concreto all’obbligo di sorveglianza sanitaria, possiamo distinguere due casi:
– scuola in cui si “faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali” (es. scuole per operatori alimentari, alberghieri e della ristorazione; per le cure estetiche; edile e del territorio; …): lo studente è equiparato ad un lavoratore sin dal suo ingresso nella scuola;
– scuola al cui interno si eroga unicamente didattica frontale ovvero in cui non si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, etc., ma il cui percorso di studi preveda però un periodo di tirocinio dello studente presso un’azienda (es. scuola per infermieri): lo studente è equiparato a lavoratore unicamente nel momento in cui “entra in azienda”, vale a dire quando diventa beneficiario delle iniziative di tirocinio formativo e di orientamento presso l’impresa “ospitante”.
Possiamo quindi dedurre, dal secondo caso, che l’obbligo di tutela ricada solamente sull’impresa ospitante che dovrà sottoporre lo studente a sorveglianza sanitaria, in coerenza con gli esiti della valutazione dei rischi dell’impresa e/o dei rischi specifici di cui al Titolo I, capo IV del D.Lgs.626/04 (riportato anche nel nuovo D.Lgs.81/08) ai quali il minore può essere sottoposto durante la sua prestazione lavorativa di natura formativa e didattica. L’idoneità sanitaria sarà quindi certificata dal medico competente dell’impresa nel rispetto dell’art.41 del D.Lgs.81/08.
Nel primo caso, invece, l’obbligo di tutela di sorveglianza sanitaria (qualora sussista quale esito della valutazione dei rischi) ricade sia sul Dirigente scolastico in qualità di “datore di lavoro”, che sull’imprenditore che “ospita” lo studente.
Per non porre gravami eccessivi sulle aziende ospitanti (che potrebbero comportare una riduzione delle imprese disponibili ad ospitare studenti), si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e coordinata dei dettati normativi che renda più agevole l’ottemperanza a quest’obbligo.
Vengono, quindi, fornite le seguenti note al fine di agevolare questo servizio:
1) Ricognizione preliminare dei soggetti disponibili ad assumere la veste di “impresa ospitante”, da effettuarsi con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini;
2) acquisizione da parte dell’ente di formazione del documento di valutazione di rischio (DVR) da parte delle aziende candidate. Detto documento dovrà opportunamente essere integrato con una “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, dei dispositivi di protezione individuale che saranno forniti, nonché un breve cenno sul tipo di formazione ed informazione che verrà erogata; dovranno altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante;
3) dette informazioni dovranno essere valutate dal il medico competente dell’Ente scolastico potrà validamente certificare l’idoneità dello studente sia con riferimento ai rischi connessi con le attività di laboratorio svolte a scuola sia con riferimento a quelli presenti presso il soggetto ospitante.
A tal proposito è assolutamente necessario che l’idoneità sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività didattiche e successivamente integrata, ove non ricorra quanto riportato al punto 4 seguente, con espresso riferimento al luogo di lavoro specifico sede concreta di svolgimento dell’attività lavorativo/didattica (intesa ad es. come “pasticceria Rossi, sede di Cremona Via della Libertà n. 45, piano terra”) ed oggetto della sezione del DVR dedicata espressamente all’impiego di tirocinanti;
4) è però imprescindibile, per garantire correttezza logico-giuridica alla esaustività dell’unica certificazione sanitaria fornita dal medico competente dell’Istituto scolastico, che l’impresa ospitante si impegni (sotto la propria responsabilità penale e civile) a garantire il persistere nel tempo delle condizioni di sicurezza evidenziate nel DVR (in particolare quelle di cui alla “sezione tirocinanti” per il tempo in cui gli studenti entreranno in azienda) ed a comunicare con immediatezza le eventuali variazioni delle condizioni di lavoro significative ai fini della tutela della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto dall’art.29 comma 3 del D.Lgs n.81/08;
detto impegno dovrà essere opportunamente evidenziato nella sottoscrizione di una ella convezione tra scuola e impresa ospitante.