Videofonini. Le regole per rispettare gli altri
Dalla Newsletter n. 241 del 10-23 gennaio 2005 del Garante
Lecite le videochiamate ad uso personale. No, invece, alla diffusione di immagini, anche attraverso Internet, senza il consenso degli interessati. Cautele anche per l’uso indebito di videofonini sul luogo di lavoro. É opportuno che le imprese produttrici sviluppino la ricerca di nuovi dispositivi tecnologici, dotando ad esempio i cellulari di segnali anche luminosi, che rendano evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei telefonini è in funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza interrompere la conversazione.
Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene per chiarire i limiti per un corretto uso dei videofonini. I nuovi cellulari dotati di videocamere, infatti, consentono con facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni in tempo reale. Si tratta per lo più di applicazioni lecite utilizzate prevalentemente nell’ambito di relazioni interpersonali. I nuovi dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia alcune potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli. I videotelefoni possono essere in particolare impiegati per usi invasivi –in luoghi sia pubblici, sia aperti al pubblico, sia privati– della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.
Rispetto ai cellulari che inviano Mms, in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i videofonini offrono nuove funzionalità: sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni (anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono effettuare agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione. Tali riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto. Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative a chi chiama, a chi è chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.
Si tratta, dunque, di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del cellulare che consente di raccogliere, archiviare o condividere con terzi, immagini e suoni anche in rete e diffonderle in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto alle fotocamere e videocamere digitali, il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.
Ecco allora le regole richiamate dal Garante. Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto.
Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili, ripresi nelle immagini. Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia inibito. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con norme) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di immagini in forum on line.
L’Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di valutare l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.
Il provvedimento è stato adottato al termine di una consultazione pubblica sull’argomento, all’esito della quale il Garante ha tenuto conto di alcuni suggerimenti pervenuti.
IL PROVVEDIMENTO:
Videofonini: cautele per un uso legittimo – 20 gennaio 2005
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Viste le segnalazioni pervenute in tema di uso di videotelefoni; RILEVATO 1. Premessa 2. Usi personali delle videocamere 3. Usi ai quali è applicabile il Codice 4. Dispositivi utili TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE: ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, segnala ai titolari del trattamento interessati la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento. IL PRESIDENTE IL RELATORE IL SEGRETARIO GENERALE |