Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Riepilogo interventi informativi ai lavoratori

Cosa fare

Ciascun lavoratore deve ricevere una adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’azienda, sulle misure preventive e protettive adottate, sui rischi specifici cui è esposto, in relazione all’attività svolta, sui pericoli connessi all’eventuale uso di sostanze pericolose, sui nominativi degli incaricati e sulle procedure per le emergenze di pronto soccorso e antincendio, sul responsabile del servizio di prevenzione e protezione e sul medico competente (ove previsto).
Il datore di lavoro al fine di dimostrare l’avvenuta informazione deve tenere traccia degli interventi formativi/informativi attuati.
Qui di seguito riportiamo un esempio di registro da inserire come allegato al documento di valutazione dei rischi e da aggiornare periodicamente.

Tipologia Addestramento/

Formazione (o nome corso)

Finalità

Partecipanti Ente

di Formazione

Data

Attestato
SINO
SINO
SINO
SINO
SINO

Riferimenti normativi

D.lgs. 626/94 art. 20 e 21
Art.21. Informazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;
b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei lavoratori;
f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente;
g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all’art. 1, comma 3.

Art.22. Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all’art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni (1).
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a) dell’assunzione;
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono essere adeguatamente formati (2).
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