Responsabilità di dirigenti e preposti nell’ambito del D.lgs. 626/94
L’art. 1 del D.Lgs n. 626/1994 ha previsto che anche i dirigenti ed i preposti, insieme al datore di lavoro, abbiano l’obbligo di osservare le disposizioni antinfortunistiche dettate dal D.Lgs stesso. In questo modo viene confermato un meccanismo di “imputazione plurisoggettiva” della responsabilità per la sicurezza, nel tentativo di operare una corretta ripartizione di sicurezza. In realtà, la riaffermazione in sede legislativa, del diretto coinvolgimento dei preposti nel sistema aziendale di sicurezza sul lavoro non è stata accompagnata da una loro vera e propria qualificazione normativa che ne delinei con certezza i tratti distintivi. Il preposto è tradizionalmente ritenuto colui che, poiché dotato di poteri di supremazia nei confronti di un gruppo più o meno ampio di dipendenti svolge una “funzione di supervisione del lavoro e di controllo” dei colleghi. Al preposto, dunque, competerebbe un ruolo meramente esecutivo del programma antinfortunistico salva espressa delega per ampliare le sue basilari competenze.
Tuttavia non sono mancate posizioni giurisprudenziali che hanno assegnato al preposto un ruolo più ampio e attivo che prevede non solo il compito di far osservare le misure di prevenzione ma anche di poter attuare di suo spontanea volontà delle cautele quali: fermare e vietare il lavoro pericoloso, non adibire a lavori rischiosi operai inadatti e incapaci, fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione e prevenzione. Così la figura del preposto appare non più come un semplice esecutore di direttive datoriali ma quale responsabile tecnico-organizzativo del sistema di sicurezza.
Il riconoscimento al preposto di un limitato potere di decisione per la prevenzione degli infortuni sul lavoro risulta coerente con il modello di sicurezza diffusa, che comporta una ripartizione a cascata delle responsabilità nell’ambito delle moderne organizzazioni aziendali. Risulta necessario tenere sempre conto del principio di “effettività delle attribuzioni”, ossia dei reali poteri decisori e delle risorse finanziarie assegnategli, strumentali alla salvaguardia dei lavoratori.
La responsabilità del preposto nell’attuazione delle misure prevenzionistiche è inevitabilmente collegata alla sua partecipazione alla gestione della sicurezza, non può prescindere dalla titolarità dei poteri decisionali e dai mezzi necessari per dare attuazione alle predette misure. Alla luce di ciò potrebbe essere auspicabile rinvenire nell’organizzazione aziendale anche “preposti di fatto”. Soggetti che, pur privi di un espresso incarico datoriale esercitano comunque una posizione di supremazia rispetto ad altri lavoratori. Questo potrebbe nascondere un rischio che la figura in esame possa essere confusa con quella del dirigente, soprattutto quando le funzioni di controllo del preposto sono svolte su rami produttivi di particolare ampiezza. Inoltre, il ruolo di preposto non può essere svolto da un lavoratore impegnato personalmente nell’esecuzione di quelle attività che egli stesso dovrebbe coordinare e controllare. Sarebbe, infatti, chiara la contraddizione di qualificare come un garante antinfortunistico il principale beneficiario della tutela stessa con il rischio di abbassare il livello di attenzione degli obblighi di autotutela personale e quelli di sovrintendenza antinfortunistica.