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Registro infortuni, valgono ancora le vecchie regole –

Il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti sugli obblighi relativi al registro infortuni, in attesa dell’emanazione del decreto interministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del SINP

L’art. 8, c. 1, del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 – Testo Unico di salute e sicurezza sul lavoro – prevede l’istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia dell’attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
Ai sensi del successivo comma 4, spetta al Ministero del Lavoro – di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano – stabilire, con decreto, le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP.
Dopo sei mesi dall’adozione del suddetto decreto non saranno più in vigore le disposizioni riguardanti il registro infortuni, come stabilito dall’art. 53, c. 6, D.Lgs. n. 81/2008. In attesa quindi dell’emanazione del decreto interministeriale, il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti sugli obblighi relativi alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni, che ancora permangono in capo al datore di lavoro, riepilogando la normativa in vigore.

Soggetti obbligati
Sono obbligate alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso ovvero tutte quelle che occupano lavoratori subordinati e per tutte le attività esercitate da soggetti pubblici e privati. Sono esonerati, invece, coloro che occupano:
– addetti ai servizi domestici e familiari
– lavoratori a domicilio
– collaboratori dell’impresa familiare.

Tenuta e vidimazione
Il registro deve essere conforme al modello approvato con D.M. 12.9.1958 (e successive modifiche) e deve essere vidimato dall’ASL competente per territorio anche se, in merito, si segnala che alcune Regioni hanno soppresso l’obbligo di vidimazione (come ad esempio la Lombardia).
La ASL deve vistare ogni pagina e dichiarare nell’ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono nonché la data del rilascio. Il registro va tenuto sul luogo di lavoro, a disposizione degli organi di vigilanza e, nelle attività di breve durata, caratterizzate da mobilità o svolte in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative – sempre che siano situate nello stesso ambito provinciale – può essere conservato presso la sede centrale dell’impresa (Ministero del Lavoro, Circolari n. 28/1997 e n. 73/1997). Nel caso di imprese che svolgono prevalentemente attività fuori della propria sede per un periodo non breve, ogni unità produttiva è, invece, obbligata a tenere un proprio registro vidimato dall’ASL territorialmente competente. E’ esclusa la tenuta del registro presso il consulente del lavoro.
La compilazione deve essere effettuata senza lasciare spazi in bianco e le scritturazione debbono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono ammesse abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono essere fatte in modo che sia leggibile il testo sostituito.

Il registro informatico
Il D.M. 10.8.1984 ha ammesso la possibilità per i datori di lavoro di utilizzare, in alternativa, sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni, mediante l’uso di schede mobili conformi al modello in calce allo stesso decreto. Tuttavia anche le schede vanno vidimate preventivamente dall’ASL competente per territorio. Per le aziende che utilizzano il c.d. registro informatico è ammesso, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro, l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative.

Contenuto
Sul registro infortuni vanno annotati:
– nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato;
– cause e circostante dell’infortunio;
– data di abbandono e ripresa del lavoro;
per ogni infortunio occorso ai dipendenti anche se lo stesso comporti l’assenza di un solo giorno, escluso il giorno dell’evento ed indipendentemente dal fatto che l’infortunio sia o meno soggetto all’assicurazione INAIL.

Conservazione
Il registro infortuni va conservato per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data di vidimazione.

Chiarimento del Ministero del Lavoro circa gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e
vidimazione del registro infortuni?
(Risposta a quesito del 1 settembre 2010)

A riscontro del quesito su emarginato, per quanto di competenza della scrivente divisione, sentito il parere della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, si rende noto che, in attesa dell’emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all’art. 8, comma 4, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche o integrazioni, anche noto come “Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro”, sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.
Tale registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con D.M. 12 settembre 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l’A.S.L. competente per territorio e conservato, a disposizione dell’organo di vigilanza, sul luogo di lavoro.

In particolare, sulla base delle considerazioni espresse nelle circolari dello scrivente Ministero del 5 marzo 1997, n. 28 e 30 maggio 1997, n. 73 (che recepiscono la circolare 3 febbraio 1959, n. 537) è opportuno precisare che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l’obbligo in questione si ritiene assolto anche nell’ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell’impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l’ambito provinciale.

Nel caso in cui, invece, si tratti di imprese che svolgono attività prevalentemente fuori della propria sede per un periodo non breve ogni unità produttiva deve conservare un proprio registro che deve far vidimare dall’A.S.L. territorialmente competente.

In ogni caso, al fine di rendere meno gravosa la suddetta incombenza il D.M. del 10 agosto 1984, integrativo del su richiamato D.M. del 1958, ha introdotto la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Anche in questo caso le schede utilizzate devono essere preventivamente vidimate dalla A.S.L. competente per territorio. Per le aziende che utilizzano procedure automatizzate, previa autorizzazione, è ammesso l’accentramento delle registrazioni presso unità aziendali dotate di adeguate strutture amministrative. L’autorizzazione all’accentramento dovrà essere richiesta allo scrivente Ministero.

L’art. 53, comma 6, del T.U., poi, prevede che le disposizioni riguardanti i registri degli infortuni e degli agenti cancerogeni e biologici non saranno più in vigore dopo sei mesi dall’emanazione del decreto interministeriale (previsto, come si diceva, dall`art. 8 del D.Lgs. 81/2008) per la realizzazione ed il funzionamento del Servizio informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro ( SINP).