Raccolta e trasporto dei rifiuti, agevolazioni per le imprese certificate UNI EN ISO 14001
Con una apposita circolare (numero 1963 del 29 dicembre 2006), il Comitato Nazionale dell’Albo dei gestori ambientali ha chiarito alcuni aspetti relativi all’applicazione dell’articolo 216 del decreto legislativo 152/06. In particolare il comma 7 prevede che le imprese che effettuano attività di trasporto e raccolta dei rifiuti devono presentare idonee garanzie finanziarie. Tali garanzie sono ridotte del 40% nel caso l’impresa abbia conseguito la certificazione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e del 50% in caso di imprese registrate EMAS, ai sensi del Regolamento (CE) n.761/2001.
L’Albo nazionale gestori ambientali è stato costituito presso il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio dal già citato articolo 216 del decreto legislativo 152/06, al fine di organizzare un settore di particolare delicatezza e fornire una adeguata garanzia alla collettività in ordine alla professionalità dei soggetti che operano sul campo. Come recita il comma 5 “l’iscrizione all’Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi, di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, nonché di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti“, con alcuni limiti previsti dall’articolo 208 (comma 15) dello stesso provvedimento.