Protezione dei lavoratori esposti ai campi elettromagnetici alla luce del nuovo D.Lgs. 257 del 19.11.2007
fonte: www.elettra2000.it intervista a Paolo Rossi esperto dell’ISPESL
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, l’11 gennaio, del decreto legislativo 257 del 19 novembre 2007, l’Italia recepisce la direttiva europea 2004/40/CE sulla protezione dai rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici.
Il decreto legislativo va a modificare il DLgs 626/94, con l’inserimento del titolo V/ter e l’allegato VI bis: in pratica si è intervenuti operando sulla nota legge 626 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, in attesa di arrivare alla ridefinizione e alla “ristrutturazione” della ‘626’ con l’emanazione, in un prossimo futuro, del Testo Unico che riordinerà l’intera materia.
Va detto, peraltro, a proposito del “626”, che non sono in discussione né la filosofia a cui il decreto si ispira né la modifica dei limiti di esposizione per i vari agenti di rischio, ma, invece, la sua applicabilità pratica. Il Testo Unico ha, infatti, l’obiettivo di dare una nuova e più efficace articolazione al sistema istituzionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso una migliore definizione dei compiti dei vari organi coinvolti ed un maggior coordinamento fra gli stessi.
Il recepimento della Direttiva Europea è un passo importante, che coinvolgerà operativamente il mondo dell’impresa, introducendo cambiamenti sia pratici che di atteggiamento nei confronti del rischio “campi elettromagnetici” nei luoghi di lavoro.
Ne parliamo con Paolo Rossi, l’esperto dell’ISPESL che ha seguito l’iter del recepimento della direttiva per conto del ministero della Salute.
Cosa può cambiare per le imprese con il recepimento della direttiva 2004/40/CE all’interno della legge 626/94?
L’obbligo e responsabilità dei datori di lavoro previsto dal D.lgs 626/94 in tema di valutazione del rischio è del tutto generale, ed in questo senso il decreto già contemplava anche i campi elettromagnetici. Ora disponiamo di un riferimento normativo preciso in termini di prescrizioni e limiti di esposizione. Le imprese saranno chiamate ad adempimenti più complessi e più costosi ed anche il sistema istituzionale dovrà fare un grosso sforzo in termini di informazione ed elaborazione di linee guida e buone prassi, al fine rendere disponibili adeguati strumenti tecnici di supporto.
I valori posti come limite per la esposizione dei lavoratori a sorgenti di campo elettromagnetico sono più o meno restrittivi rispetto al passato?
Sono più restrittivi per definizione, in quanto nel passato non ce n’erano proprio… Finora infatti vigevano solo i valori stabiliti dai DPCM 8 luglio 2003 (in attuazione della legge 36/2001, la legge quadro sulla protezione dai CEM) a protezione del pubblico, che sono espressamente non applicabili alle esposizioni professionali.
Quali passi può intraprendere una azienda per iniziare già da ora ad adeguarsi alle nuove normative?
Di sicuro per un’azienda fare una sorta di censimento delle proprie apparecchiature non è un lavoro buttato via, anzi, è utile. Quindi, può essere opportuno avviare l’analisi dei macchinari presenti e predisporre una campagna di misure. Il CENELEC dovrebbe pubblicare entro aprile una sorta di elenco ragionato, macchina per macchina, in cui vengono presentate le specifiche e le indicazioni dei possibili problemi, nonché le prescrizioni nell’uso ai fini della protezione del lavoratore. Secondo tale logica, l’ISPSEL, nell’ambito della protezione dei lavoratori dagli agenti fisici, ad esempio, ha realizzato una banca dati sulle sorgenti di vibrazioni, in cui molte delle macchine in commercio sono state classificate. Lo stesso si potrebbe fare rispetto ai livelli di esposizione ai CEM per molte apparecchiature attualmente in uso che sono sorgenti di campi elettromagnetici.
I valori di azione proposti nella normativa 2004/40/CE sono quelli riportati nelle linee guida ICNIRP. La normativa italiana per l’esposizione della popolazione è notoriamente più restrittiva. Ritiene che questa differenza possa causare conflitti o generare confusione?
Si tratta di avere ben chiara una distinzione importante: mentre per la popolazione generale è praticamente irrilevante la probabilità di essere esposta a livelli tali da produrre effetti certi ed il legislatore italiano si è preoccupato, in primo luogo, dei possibili effetti a lungo termine mediante l’introduzione di valori limite precauzionali, nel caso dei lavoratori abbiamo a che fare con potenziali superamenti dei limiti di esposizione posti a protezione dagli effetti certi. In altri termini, i potenziali livelli di esposizione durante l’utilizzo di numerose attrezzature sono ordini di grandezza più elevati rispetto a quelli dovuti alle comuni sorgenti ambientali che interessano la popolazione. In tale scenario è prioritaria la protezione dagli effetti certi, e tale è la filosofia della direttiva 2004/40/CE. Nessuno vieta ad ogni modo, anche nello spirito della legge 36/2001, di prendere in considerazione l’adozione di misure di cautela anche per i lavoratori, ma ritengo che il primo passo che è stato fatto con il recepimento della direttiva sia fondamentale per la protezione dei lavoratori.
Cosa cambierà per il lavoratore esposto ai CEM per motivi professionali? Sarà intensificata la sorveglianza sanitaria?
Con la nuova normativa diventa possibile classificare “chi è” il lavoratore esposto, e quindi informarlo sui rischi e impostare un programma di protezione. Per quanti riguarda l’inserimento in programmi di sorveglianza sanitaria, la legge lascia larga discrezionalità al medico competente. Sicuramente sono considerati lavoratori particolarmente sensibili al rischio coloro che portano dispositivi medici impiantati, come i pace-maker, ad esempio.
Riguardo agli obblighi per il datore di lavoro, relativamente alla valutazione del rischio e alle attività di misura da intraprendere, si fa riferimento a future linee guida emanate dal CENELEC, che al momento ancora non esistono. Ci sono previsioni per la tempistica?
Il CENELEC si è a suo tempo impegnato a chiudere il proprio lavoro entro il 30 aprile 2008, perché questo è il termine di recepimento per gli stati membri previsto dalla direttiva 2004/40/CE. Va però ricordato che è stata sottoposta al Consiglio e al Parlamento Europeo una proposta da parte della Commissione Europea di rinvio dei termini di recepimento al 30 aprile 2012. Quindi non ci sono certezze, almeno fino a quando la proposta non verrà esaminata dagli organi legislativi dell’Unione Europea.
Ritiene che l’applicazione della normativa porterà ad una evoluzione della tecnologia protettiva?
Sì, senza dubbio. I primi a muoversi saranno i costruttori di macchine che progetteranno apparecchi sulla base delle nuove norme. Il parco macchine è comunque molto variegato ed in moltissimi casi importante intervenire sull’esistente, mediante sistemi di schermatura o altri dispositivi di mitigazione.
Sulla base della sua esperienza le aziende italiane sono già pronte a recepire le normativa o ancora c’è molto lavoro da fare?
C’è molto lavoro da fare, soprattutto nella piccola e media impresa. Non faccio una colpa agli imprenditori, ma si ripropone la classica situazione italiana: le grosse imprese, sia per disponibilità di risorse, sia per consuetudine operativa, hanno spesso una buona cultura di base sui campi elettromagnetici e quindi sono meglio attrezzate rispetto alle piccole imprese per far fronte al cambiamento. Ma le piccole aziende sono tante e tra queste le tantissime che lavorano in subappalto per le grandi. Qui occorre mettere in piedi da parte del sistema istituzionale un grosso lavoro di informazione e di supporto.
Riguardo alla effettuazione di misure di campo elettromagnetico all’interno di ambienti industriali, ci sono figure specifiche per questa tipologia di attività? Sono previste forme di accreditamento?
Né la direttiva, né il D.lgs 626/94, come modificato nel tempo, prevedono figure specifiche per l’attività di valutazione e misura di CEM e questo non è un fatto positivo. Inoltre la materia è complicata dal fatto che il tema della formazione professionale è affidato pariteticamente allo Stato e alle Regioni. In sede di Consulta Interassociativa Italiana per la prevenzione (CIIP) è stata definita una proposta per i requisiti educativi e professionali del valutatore di CEM nei luoghi di lavoro, ma non ha ancora alcun valore legale. Il problema della qualificazione professionale degli addetti ai servizi di prevenzione è del tutto generale, ed è auspicabile che venga adeguatamente risolto nel quadro del Testo Unico.
In Italia la direttiva è stata recepita e le prescrizioni entreranno in vigore dal 30 aprile. Cosa succederà se Parlamento e Consiglio d’Europa accoglieranno la proposta della Commissione Europea di slittamento dei termini di recepimento al 30 aprile 2012, per il possibile impatto negativo delle disposizioni della direttiva sulla pratica diagnostica con Risonanza Magnetica. Ci saranno ulteriori proroghe ?
In realtà, nel decreto legislativo di recepimento, per motivi ancora non chiariti, non è stato inserito proprio l’articolo che andava a salvaguardare la pratica diagnostica della risonanza magnetica. L’articolo, concordato da tutte le amministrazioni interessate, prevedeva che entro due anni il Ministero della salute, istituzione super-partes, emanasse linee guida specifiche. Alla luce del testo pubblicato, lungi dall’ipotizzare uno scenario catastrofico, tuttavia su alcuni tipi di pratica, specie nell’interventistica, un potenziale problema c’è. E’ un’altra criticità che dovrà essere risolta nel quadro del testo unico, e comunque entro il 30 aprile. Per quanto riguarda il tema del possibile anticipo dell’Italia rispetto agli altri Stati UE, ferma restando la natura anche politica della questione, il fatto non pone certamente l’Italia in condizione di difetto o irregolarità. Peraltro, il decreto 257/07 è ispirato non esclusivamente dalla Direttiva Europea, ma anche dalla legge 36/2001, che per i lavoratori attendeva attuazione dal 2001. E tutto ciò che va nell’interesse della protezione dei lavoratori va accolto con favore.