Proroghe al D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro: 12 mesi in più per l’emanazione dei decreti attuativi per alcuni settori
Abbiamo segnalato di recente la mini-proroga concessa dal Decreto-Legge 207 del 30 dicembre 2008 (cosiddetto decreto milleproroghe) in materia di sicurezza sul lavoro su 4 argomenti:
– la valutazione dello stress lavoro-correlato (art. 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008)
– la data certa (art. 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008)
– la comunicazione all’INAIL dei dati relativi agli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008)
– il divieto delle visite mediche “preassuntive” (art. 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008)
tutte 4 proroghe concesse fino al 16 maggio 2009.
L’iter di conversione del Decreto-Legge in Legge tra Camera e Senato è ultimato. Si aspetta solo la pubblicazione della Legge di conversione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono state confermate le mini-proroghe alla quali si è aggiunta una proroga di 12 mesi per l’emanazione dei decreti attuativi previsti per alcuni settori quali scuole, pubblica sicurezza, trasporti marittimi, aerei e ferroviari.
Nell’iter di conversione era stato avanzato un emendamento che prevedeva l’eliminazione della figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza nelle aziende di meno di 15 dipendenti. L’emendamento – pur avendo raccolto il voto necessario – è stato ritirato all’ultimo momento.
Riproduciamo il testo definitivo della Legge:
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.”
[…]
Articolo 32.
(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 18, comma 1, lettera r), e 41, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 16 maggio 2009.
2. Il termine di cui all’articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa, è prorogato al 16 maggio 2009.
2-bis. All’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».
2-ter. All’articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreti, da emanare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2».