Procedure per la Registrazione dei siti ai sensi del Regolamento (CEE) n. 1863/93 del 29 giugno 1993 – Seconda parte
5. Registrazione
Il Comitato si pronuncia sulla registrazione del sito al più tardi nel corso della seconda riunione successiva alla ricezione delle relazioni di cui al paragrafo 4.2. Entro lo stesso termine il Comitato può richiedere all’ANPA chiarimenti o supplementi di istruttoria fissando il termine per la trasmissione degli approfondimenti richiesti. I termini temporali del supplemento di istruttoria sono comunicati dal Comitato al richiedente.
5.1 Numero di registrazione
Il Comitato delibera la registrazione del sito e comunica all’impresa richiedente l’avvenuta registrazione con indicazione del numero di registrazione con riferimento al settore industriale, secondo quanto specificato alla lettera (i) dell’articolo 2 del regolamento (CEE) 1836/93 (Sezioni o sotto sezioni C e D della classificazione delle attività economiche nella Comunità Europea, Codici NACE rev. 1, nonché la produzione di elettricità, gas, vapore e acqua calda ed il riciclaggio, il trattamento, la distruzione o lo smaltimento di rifiuti solidi o liquidi).
Il Comitato provvede a dare pubblica informazione dell’avvenuta registrazione del sito.
5.2 Validità della registrazione
La registrazione del sito ha validità fino alla data di scadenza indicata nella dichiarazione ambientale convalidata. La durata della registrazione comunque non può essere superiore a tre anni.
5.3 Diniego di registrazione
Qualora risulti che non siano soddisfatti i requisiti del regolamento (CEE) n. 1836/93, il Comitato provvede a comunicare all’impresa la non registrabilità del sito specificandone i motivi.
Il richiedente può comunque ripresentare la domanda, dopo aver adottato e attuato le misure correttive necessarie per la rimozione delle condizioni negative che hanno impedito la registrazione, comunque non prima di sei mesi dalla data di notifica del diniego.
5.4 Aggiornamento della registrazione
L’impresa che ottiene la registrazione del sito è tenuta ad elaborare, in accordo a quanto previsto nell’articolo 5 commi 5 e 6 del Regolamento (CEE) 1863/93, una dichiarazione ambientale annuale semplificata, ferme restando le esclusioni previste dal Regolamento citato.
Nel caso in cui le attività svolte in un sito registrato vengano estese ad altri settori industriali, non compresi nella precedente registrazione, o avvengano variazioni rilevanti rispetto alla dichiarazione ambientale precedente, l’impresa dovrà presentare ex novo la domanda di registrazione.
6. Quote
Le quote di registrazione sono fissate, con riferimento alla definizione di piccola, media e grande impresa così come stabilito con Decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 18 settembre 1997 pubblicato sulla G.U. numero 229 del 1.10.97.
6.1 Determinazione delle quote
Il Comitato stabilisce le seguenti quote:
Lire 100.000 per le piccole imprese
Lire 1.000.000 per le medie imprese
Lire 3.000.000 per le grandi imprese
Le quote si riferiscono ad ogni sito e ad ogni anno di validità della dichiarazione ambientale convalidata. Per una eventuale frazione di anno, la quota deve essere calcolata in dodicesimi.
6.2 Modalità di versamento delle quote
La quota di registrazione deve essere versata all’atto della presentazione della domanda di cui al par. 3.3 in una unica soluzione per l’intero periodo di validità della dichiarazione ambientale convalidata, con le modalità stabilite all’articolo 14, comma 2, del Decreto del Ministro dell’Ambiente 2 agosto 1995 n. 413.
6.3 Modifica delle quote
L’eventuale modifica delle quote da parte del Comitato deve avvenire entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di applicazione. Il Comitato provvede a comunicare alle imprese con siti registrati l’avvenuta variazione della quota.