Privacy, adozioni e diritto di cronaca
Dalla Newsletter del Garante per la Protezione dei Dati Personali N. 284 del 18 dicembre 2006
Non si può pubblicare, senza il consenso dei genitori, la notizia che un minore è stato adottato. Lo vietano la normativa sulla privacy, il codice deontologico dei giornalisti e la legge sulle adozioni.
Con un forte richiamo ai mezzi di informazione il Garante ha concluso l’esame della segnalazione di una persona che lamentava la pubblicazione della notizia relativa all’adozione, da parte sua, di un bambino. Come evidenziato in più occasioni, il Garante ha ribadito che le informazioni sullo stato di adozione sono oggetto di una speciale protezione. Per tutelare la personalità dell’adottato e la sua famiglia la legge, infatti, stabilisce che siano i genitori adottivi a decidere i modi e i tempi per informare il minore della sua condizione. E a garanzia degli interessati la normativa individua limiti rigorosi, anche penali, riguardo alla diffusione di questa informazione.
Inoltre, pur tenendo conto del delicato problema del bilanciamento tra diritto di cronaca e diritti dei cittadini, l’Autorità ha ribadito la necessità che i giornalisti rispettino con particolare rigore, quando scrivono di minori, la regola dell’essenzialità dell’informazione. Il codice deontologico prescrive infatti una forte tutela della personalità dei minori, giungendo ad affermare che il loro diritto alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di cronaca.
L’esigenza di una particolare cautela da parte del giornalista trova conferma anche in altre disposizioni del Codice della privacy, laddove si prevede che in caso di pubblicazione di sentenze o altri provvedimenti su riviste giuridiche siano omesse le generalità o altre informazioni che rendano identificabili i minori.