Permessi RLS retribuiti del Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori
Il D.lgs 81/08, il quale disciplina tutti gli aspetti inerenti alla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, sancisce che tutte le aziende sono tenute a nominare dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e che, in assenza di questi, gli organismi paritetici assegnino loro d’ufficio dei Rappresentanti territoriali.
La nomina RLS rappresenta un passo essenziale nel rafforzare la cultura della sicurezza in azienda. Attraverso questa procedura, i lavoratori eleggono un rappresentante qualificato per tutelare la loro salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
Questa figura (nota anche come RLS), la cui funzione e i cui compiti vengono descritti in maniera specifica all’articolo 50 del suddetto decreto, può essere individuata tra i lavoratori stessi (o, in caso contrario, all’interno dell’ambito territoriale) se il personale dipendente dell’azienda comprende fino a 15 lavoratori, oppure tra le rappresentanze sindacali dei lavoratori (e nella fattispecie nell’ambito della Rappresentanza Sindacale Unitaria o RSU) se la struttura dell’azienda comprende più di 15 lavoratori.
Per poter esercitare le sue facoltà (tra le quali rientrano l’accesso al luogo di lavoro, la consultazione della documentazione inerente alla valutazione dei rischi e la verifica dell’attuazione delle misure preventive di sicurezza) il Rappresentante può usufruire di alcuni permessi retribuiti, che gli consentano di svolgere il proprio incarico senza che l’inevitabile riduzione dell’orario lavorativo ne comporti una diminuzione della retribuzione (un diritto, quest’ultimo, sancito dall’articolo 18, comma 1, lettera r del D.lgs. 81/08).
È proprio su questo punto che, in questo breve approfondimento, vogliamo fare chiarezza.
La fruizione dei permessi retribuiti
Nell’ambito degli accordi interconfederali, stipulati nel corso degli anni con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, sono state previste specifiche disposizioni per svolgere il ruolo di RLS, e in particolare alcune relative alla possibilità di usufruire di «permessi retribuiti». Il D.lgs. 81/08, per questo aspetto, limitandosi a fornire alcune indicazioni di carattere generale, rinvia alla contrattazione collettiva (CCNL); al comma 5 dell’articolo 47 , infatti, si legge che: “il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.
In base all’accordo Confapi (di cui è possibile visionare il verbale), che per le realtà produttive di minori dimensioni prevede espressamente anche le modalità di utilizzo dei permessi, vengono stabiliti «permessi retribuiti» pari a 12 ore all’anno nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti, e a 30 ore all’anno per quelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti. Vengono peraltro escluse dal monte ore predetto le ore utilizzate per l’espletamento delle funzioni proprie del RLS, richiamate dall’art. 19 del decreto, alle lettere b), c), d), g), i), l).
Esse sono:
b) la consultazione in merito alla valutazione dei rischi;
c) la consultazione relativa alla designazione degli addetti al Servizio di prevenzione e protezione, alle attività di gestione delle emergenze (ivi compresa quella del medico competente) e a tutti gli eventi previsti dalla disciplina in materia;
d) la consultazione in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
g) il diritto a ricevere una formazione adeguata circa l’oggetto delle proprie mansioni e funzioni;
i) la possibilità di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche delle autorità competenti;
l) il diritto a partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 11 (del decreto), i cui dettagli (tra cui l’ordine del giorno) devono essergli comunicati con congruo preavviso.
L’utilizzo dei permessi può avvenire soltanto in presenza di una comunicazione preventiva: infatti, in base all’accordo Confapi, questo deve essere comunicato alla direzione aziendale con «almeno 48 ore di anticipo», tenendo conto anche delle obiettive esigenze tecniche, produttive ed organizzative dell’azienda, con esclusione dei casi di forza maggiore.
Una soluzione analoga alla precedente è prevista nell’accordo Confindustria.
In esso ritroviamo lo stesso monte ore fissato dall’accordo Confapi in base al numero dei dipendenti e diviso con la stessa scansione (12 ore all’anno nelle aziende fino a 5 dipendenti; 30 ore all’anno nelle aziende da 6 a 15 dipendenti).
Diverse sono le indicazioni che l’accordo Commercio pone in riferimento ai permessi retribuiti. «In relazione alle peculiarità dei rischi presenti» è infatti disposta una scansione numerica differenziata rispetto agli accordi analizzati in precedenza. Così: 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti; 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti; 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.
«Per le aziende stagionali», invece, il computo delle ore di permesso retribuito a disposizione del RLS è posto in proporzione alla durata del «periodo di apertura» e comunque con un minimo di 4 ore annue nelle aziende fino a 5 dipendenti; di 5 ore annue nelle aziende da 6 a 10 dipendenti, di 7 ore annue nelle aziende da 11 a 15 dipendenti. Per gli adempimenti previsti all’art. 19 del decreto, i punti sono gli stessi richiamati in precedenza [lettere b), c), d), g), i), l)].
In parte diverse sono le disposizioni per il pubblico impiego. Al RLS spettano infatti permessi retribuiti pari a 12 ore annue nelle Amministrazioni o unità lavorative che occupano fino a 6 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle amministrazioni o unità lavorative da 7 a 15 dipendenti. Vale la sopra citata esclusione delle ore utilizzate ai sensi delle lettere b), c), d), g), i) ed l) dell’art. 19.
Di interesse è la soluzione proposta dall’accordo per il settore artigiano. In esso si viene ad eliminare la previsione di uno specifico monte ore stabilendo, al suo posto, per l’espletamento delle funzioni relative al mandato di rappresentante territoriale (soluzione preferita per le aziende artigiane al di sotto dei 15 dipendenti), l’utilizzo di quanto accantonato in un Fondo regionale, alimentato dalle imprese con una quota annua di Euro 5,16 per dipendente (di cui propriamente Euro 4,13 per l’attività del rappresentante).
Precisazione comune in taluni accordi è che il monte ore previsto per lo svolgimento delle mansioni di RLS vada ad assorbire, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo da contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati.
Per assicurare la massima sicurezza nei luoghi di lavoro, è fondamentale che i rappresentanti dei lavoratori partecipino a un adeguato corso RLS .Questa formazione è cruciale per sviluppare competenze specifiche in ambito di prevenzione e protezione