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Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): tutto quel che c’è da sapere

In tutte le aziende deve essere eletto o designato, direttamente dai lavoratori dell’azienda o attraverso le rappresentanze sindacali, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

L’RLS deve essere coinvolto e deve partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi e alla stesura del documento di valutazione dei rischi. Per questo motivo l’RLS deve frequentare un corso RSL di formazione della durata minima di 32 ore.

Vediamo come funziona la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, con tutto quello che c’è da sapere sul conferimento dell’incarico dell’RLS nelle aziende.

Quando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vengono individuati?

Come specificato dai riferimenti normativi in merito al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ovvero gli articoli 18 e 19 del D.Lgs. 626/94, il Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 e il D.Lgs. 81/08, l’RLS è una figura prevista in tutte le aziende, ma con modalità differenti a seconda del tipo di impresa.

In particolare, è necessaria la presenza di un RLS nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti. Questo numero è superiore nelle imprese con un numero maggiore di lavoratori, infatti devono essere individuati 3 RLS nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti, mentre in tutte le altre aziende o unità produttive è obbligatoria la presenza di 6 RLS con oltre 1.000 dipendenti.

Chi nomina il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Vediamo a questo punto da chi è nominato l’RLS. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

In queste aziende l’RLS può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale, ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Il numero, le modalità di designazione o di elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

 L’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è obbligatoria?

La designazione o elezione dell’RLS non è obbligatoria, ma si tratta di un diritto/dovere dei lavoratori che non ricade tra gli obblighi del datore di lavoro, il quale infatti non è soggetto di alcun tipo di sanzione in caso di mancata individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Questa figura, inoltre, non va confusa con l’RSPP, ossia il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dal datore di lavoro. Nel dettaglio, l’RLS e l’RSPP non possono coincidere con la stessa persona, ma deve trattarsi di due individui distinti.

Una volta eletto o nominato l’RLS, quest’ultimo deve ricevere una formazione obbligatoria da parte del datore di lavoro. Per le aziende fino a 50 dipendenti si tratta di un corso di 32 ore di un aggiornamento annuale di 4 ore, mentre per le imprese con oltre 50 dipendenti di un corso di 32 ore più un aggiornamento annuale della durata di 8 ore.

In caso di mancata formazione dell’RLS il datore di lavoro è sanzionabile, in particolare con l’arresto fino a mesi o una multa da un minimo di 1.315,20 euro fino a un massimo di 5.699,20 euro.

Le attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diverse attribuzioni e compiti, tra cui:

  • accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  • è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
  • riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • riceve una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
  • partecipa alla riunione periodica;
  • fa proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • può fare ricorso alle autorità competenti, qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.

Le modalità per l’esercizio delle funzioni sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. L’LRS non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività, inoltre nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha accesso, per l’espletamento della sua funzione, a una serie di documenti, tra cui il registro degli infortuni sul lavoro.

Durata Incarico RLS

Una volta nominato l’RLS la sua carica dura in genere 3 anni, tuttavia bisogna sempre tenere come riferimento quanto previsto dal contratto collettivo nazionale applicato nell’impresa.

La contrattazione collettiva, infatti, potrebbe specificare una durata della nomina dell’RLS diversa per il mandato del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ad ogni modo gli incaricati rimangono in funzione fino all’elezione dei nuovi RLS.

 Un esempio di verbale per l’elezione dell’RLS

L’elezione dell’RLS avviene da parte dei lavoratori o tramite le rappresentanze sindacali, i quali si riuniscono in assemblea per votare la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il risultato viene ufficializzato attraverso la redazione di un verbale, del quale forniamo un esempio pratico.

Anagrafica del rappresentante per la sicurezza

Società:

Nome……………………………………………………………………………………………………………

Cognome…………………………………………………………………………………………………………

o Eletto dai lavoratori al loro interno

o Eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali

Indirizzo…………………………………………………………………………………………………………

Cap ………………………Città…………………………………………………………….Prov………….

Telefono (casa)…………………………………………………………………………………………….

Telefono (ufficio)…………………………………………………………………………………………….

 

Data, ……………………………………………………………………

Firma:…………………………………………………………………………………………………………….

(Datore di lavoro)

Firma:……………………………………………………………………………………………………………….

(Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori)

Hanno partecipato all’elezione (firme dei lavoratori che hanno eletto il RLS):

 

Comunicato ai dipendenti per nominare il Rappresentante per la Sicurezza dei lavoratori

In considerazione del fatto che alla data odierna non risulta ancora eletto il Rappresentante alla Sicurezza ai sensi dell’art. 18 D.Lgs 626/94, si invitano i lavoratori ad esercitare il loro diritto e provvedere all’elezione dello stesso.

Si ricorda a tutto il personale che l’art. 18 del D.Lgs 626/94 e successivo 242/96, prevede l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, scelto fra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza può essere eletto o designato dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.

Potranno partecipare all’elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola.

Prima di procedere alle operazioni di voto dovrà essere identificato, nell’ambito del personale, il segretario di seggio, che avrà la responsabilità del corretto svolgimento della votazione nonché della redazione del verbale, che dovrà essere trasmesso a questa Direzione.

Il Rappresentante per la Sicurezza dovrà partecipare ad uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore e durerà in carica 3 anni dal momento della sua elezione.

Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante si fa riferimento all’art. 19 dei già citati decreti legislativi.

Estratto della normativa di riferimento per RLS

Capo V – D.lgs. 626/94

CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI