Nella P.A. più spazio ai prodotti riciclati
Il D.M. n. 203 dell’8 maggio 2003 obbliga gli enti pubblici, e le società a prevalente capitale pubblico, di approvvigionarsi per almeno il 30% del proprio fabbisogno annuale con manufatti e beni realizzati con materiale riciclato. Questo Decreto è un importante sostegno al mercato dei prodotti riciclati fornendo nuovi sbocchi al settore.
Acquistando materiale riciclato la PA realizza un “acquisto verde” partecipando al Gpp (Green public procurement), strategia delle politiche di prodotto creata dall’UE per stimolare la creazione di un mercato più sostenibile.
La portata del provvedimento è notevole sia per il campo di applicazione che per i soggetti obbligati. Il Decreto tuttora è operativo solo per 8 settori, per la sua attuazione è necessaria l’emanazione di circolari esplicative sulle modalità per definire quando un materiale può essere detto “riciclato”, indicando i limiti di peso e i meccanismi di calcolo per soddisfare la quota del 30%.
L’Art. 2 del D.M. n. 203 è definito il materiale riciclato. L’unità di misura del fabbisogno annuale per le PA può coincidere con l’unità di prodotto o con l’importo della spesa annua per quella data categoria di prodotti. Una volta che un materiale è definito “riciclato” deve essere iscritto nel “Repertorio del Riciclaggio” dal quale gli enti attingeranno per soddisfare la quota del 30%.
Il D.M. non ammette compensazioni tra le diverse categorie di prodotti, in tutte le filiere deve essere raggiunta la quota del 30% e il superamento di questo valore per un genere di prodotti non può sopperire al mancato raggiungimento della quota in un’altra filiera.
La lista degli enti soggetti all’obbligo è stilata dalle Regioni, tuttavia si rileva l’assenza di un qualsiasi meccanismo di controllo e di sanzioni per gli inadempimenti.