Medico del lavoro ed inserimento dei soggetti disabili
Medico del lavoro ed inserimento disabili, Visita Medica Legge 68/99
Fonte: Il medico del lavoro e il suo ruolo nell’inserimento dei soggetti disabili di Giuseppe Leocata medico del lavoro ASL della Provincia di Milano 2 – Melegnano
L’inserimento mirato di un disabile in una specifica realtà aziendale presuppone l’incontro di due azioni: una di giudizio di “idoneità semi-specifica” in occasione della Pre-Istruttoria in ASL e una seconda in cui il disabile viene affidato alla tutela del medico competente in azienda che deve valutarne in modo specifico l’esposizione a rischio e deve proporre l’adozione delle misure di igiene e sicurezza del lavoro necessarie per il soggetto particolare.
Il medico del lavoro dell’ASL, nell’ambito della Commissione Medica di Prima Istanza, ha il compito di formulare una diagnosi funzionale del disabile, cioè valutare le sue capacità lavorative; in seguito collabora con l’operatore sociale per inserire il disabile nel posto di lavoro adatto tramite l’analisi di alcuni strumenti tecnici quali : analisi del posto di lavoro, forme di sostegno, azioni positive, soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, strumenti e relazioni interpersonali nei luoghi di lavoro.
I risultati del colloquio col disabile e degli eventuali accertamenti effettuati vanno riportati in una “Relazione conclusiva” (ex D.P.C.M. 13 gennaio 2000) nella quale va indicata la collocabilità o meno del soggetto disabile e, in caso affermativo la tipologia del settore ( produttivo o di servizi) più opportuna, la tipologia di inserimento lavorativo (“personalizzato”, ovvero se sono necessari o meno interventi di supporto) previsto per il disabile e/o il suo mantenimento al lavoro, se già occupato.
In merito a quanto esposto emergono alcuni punti critici:
Il primo riguarda il modello di relazione conclusiva considerato rigido e carente per certi aspetti.In particolare: a livello delle singole ASL ci vorrebbe maggior integrazione tra medici del lavoro e operatori sociali entrambi formati sulla problematica; maggior collaborazione tra Servizio Occupazionale della Provincia e le singole ASL afferenti, per mezzo della periodica presenza di un medico del lavoro per risolvere problematiche quotidiane e per i sopralluoghi presso le imprese.
Altro aspetto problematico è dato dalla lunga attesa dell’utente disabile per il passaggio delle pratiche dalla Commissione di Prima Istanza alla Commissione Medica di Verifica (CMV) del Ministero dell’Economia e delle Finanze provinciale di competenza (Direzione Provinciale dei Servizi Vari) per la ratifica.
Un’altra criticità riguarda il fatto che “il giudizio di collocabilità o incollocabilità deve considerare le reali mansioni affidate all’invalido, le potenzialità lesive degli strumenti e la vulnerabilità degli impianti posti sotto il suo controllo”.Da questa affermazione discende l’opportunità di effettuare dei sopralluoghi nelle imprese che accolgono i disabili per valutare la compatibilità uomo-lavoro. In quest’ottica il Comitato Tecnico può fare richiesta specifica al Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro (SPSAL) dell’ASL competente per territorio in funzione della sede dell’azienda. Un primo problema si pone quando l’ASL di residenza del lavoratore e quella dell’azienda non coincidono, gli accertamenti e la relazione dovrebbero essere concordati dai rispettivi SPSAL e il parere definitivo dovrebbe essere redatto dalla ASL di residenza del soggetto, titolare per la Commissione di Prima Istanza. I medici del lavoro degli SPASL effettuerebbero le verifiche dei dati nell’archivio anagrafico del Servizio inerente le aziende del territorio e, se ritenuto opportuno, compierebbero anche sopralluoghi in azienda.
Una ulteriore conseguenza è che i medici del lavoro degli SPSAL sono di solito ufficiali di polizia giudiziaria e qualora rilevino inosservanze alle normative di igiene del lavoro, si trovano nella imbarazzante situazione di dover sanzionare l’azienda e contestualmente verificare le possibilità di inserimento del disabile.
A questo si potrebbe ovviare costituendo un pool di medici del lavoro presso il Servizio Occupazionale Disabili, che effettuino i sopralluoghi in aziende che si trovano esterne al territorio di competenza delle ASL di appartenenza e con l’unico compito di valutare soltanto la compatibilità uomo-lavoro.
Il ruolo del medico competente consiste nel valutare le concrete capacità lavorative del singolo soggetto in relazione al reale posto di lavoro che occupa o occuperà, sia nel consigliare il datore di lavoro in merito a questa problematica. Può essere utile il contributo di Giovanni Costa dell’Università di Verona, secondo il quale si arriva al giudizio di idoneità tramite un processo che si articola in più fasi atte, da un lato ad analizzare e valutare le capacità psico-fisiche del soggetto, in particolare in relazione alla specifica attività lavorativa che sceglie o gli viene proposta; dall’altro di essere in grado di adattare il lavoro alle capacità operative della persona stessa.
I campi e le modalità di intervento sono estesi e complessi sia in relazione alle diverse tipologie di menomazioni e disabilità sia per il contesto sociale e ambientale in cui si trova ad operare la persona disabile.
Il processo che porta al giudizio di idoneità deve essere pertanto estremamente flessibile e diversificato e ricevere il contributo integrato di figure professionali diverse, per risolvere le problematiche connesse alla persona e con il posto di lavoro.
In merito al giudizio di idoneità alla mansione specifica rilasciato dal medico competente dell’impresa a un soggetto disabile assunto con collocamento obbligatorio e “computato” è ammesso, il ricorso avverso il giudizio ai sensi della procedura dettata dall’art.10, legge n.68/1999 ed all’art.8, D.P.C.M. 13/1/2000, chiamando in causa il Comitato Tecnico Provinciale ad esprimere un parere super partes e vincolante per le parti(azienda e disabili).
I medici del lavoro che si trovano a gestire le problematiche connesse a svantaggio/disabilità e lavoro inoltre dovrebbero essere a conoscenza che il regolamento della Commissione european.2204/2002 sottolinea la necessità di rivolgere particolare attenzione ai lavoratori svantaggiati/deboli, in particolare disabili per i quali ” può essere necessario un aiuto permanente che ne consenta sia l’assunzione, sia la permanenza sul mercato del lavoro”. Partendo da questa considerazione e per una serie di normative vanno individuate alcune categorie di soggetti disabili “deboli” che dovrebbero essere inseriti nel mondo del lavoro attraverso l’utilizzo delle cooperative sociali di tipo B che conducono i soggetti delle fasce svantaggiate, compresi i disabili, nello svolgimento di attività diverse (non socio-sanitarie ed educative)finalizzate al loro inserimento lavorativo.
L’interpretazione estensiva del concetto di valutazione dei rischi, ex art.4, D.Lgs. n.626/1994,corretto dalla Sentenza CEE C_49/00, comporta per la figura del medico competente di essere non soltanto un buon professionista nella sua specialità, ma acquisire sempre più buone capacità gestionali e sviluppare una grande sensibilità nella comprensione dei reali bisogni del soggetto disabile, costringendo il medico competente all’esame sia delle tecnologie lavorative, sia dei rapporti interpersonali.
Appare pertanto proponibile a favore dei disabili la seguente proposta operativa: la visita medica di pre-idoneità o idoneità semi-specifica alla mansione effettuata dal medico competente dell’impresa che accoglie il disabile, qualora giunga in azienda fuori dai canali istituzionali e nel caso di soggetti disabili inseriti con la mediazione dei Servizi Inserimenti Lavorativi, l’Ufficio di Collocamento mirato ed i Centri di Formazione Professionale, la visita verrebbe effettuata dal medico competente afferente a queste strutture.
Questo controllo sanitario deve essere volto, nel rispetto dell’art.5 dello Statuto dei Lavoratori, a evitare che il disabile si trovi a svolgere un’attività poco o del tutto incompatibile con il suo stato di salute.
In questa fase, il medico competente dovrebbe valutare le “potenziali capacità lavorative” del soggetto disabile e certificare un’idoneità generica al lavoro.
In seguito ,”durante la pendenza del rapporto di lavoro”, il medico competente dell’impresa che lo ha accolto si prenderà in carico il lavoratore disabile, affrontando le problematiche sanitarie, di igiene e sicurezza del lavoro che il soggetto presenta di volta in volta.