Le SOA: l’attestazione delle nuove società
La Normativa in materia di Lavori Pubblici richiede alle Società, Ditte, o altre figure giuridiche che vogliano partecipare a Gare di Appalto Pubbliche sia i requisiti di ordine generale di cui all’art. 17 del D.P.R. 34/2000 sia quelli di ordine speciale di cui all’art. 18 dello stesso D.P.R.
Le SOA dovranno, previa stipula di un contratto con l’Impresa richiedente, verificare:
adeguate capacità economiche e finanziarie;
adeguata idoneità tecnica ed organizzativa;
adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
adeguato organico medio annuo.
In questo senso le neo-costituite Società, in qualsiasi forma giuridica esse si presentino, non avendo maturato alcun requisito di qualificazione dovranno necessariamente attendere il tempo utile per acquisire tali requisiti tramite l’esecuzione di lavori privati. Esse, inoltre, non potranno operare nemmeno come imprese subappaltatrici, dal momento che anche il subappaltatore deve dimostrare i requisiti di cui agli artt. 17 e 18 del “Bargone”.
Diverso è il discorso nel caso in cui nella neo-società appaiano Ditte e/o Imprese già operanti nel settore degli Appalti Pubblici o comunque già iscritte all’ex ANC (Albo Nazionale dei Costruttori). Infatti, all’art. 15 comma 9 del D.P.R. si legge:
“In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine”.
Questo fatto permetterà, quindi, alla nuova società di partecipare agli Appalti Pubblici senza nessun aggravio, ma avvalendosi dei requisiti “acquisiti”, che comunque dovranno essere certi e spendibili per l’appalto di riferimento e attestati da una delle SOA riconosciute.