La violazione dell’orario di lavoro e la sicurezza sui luoghi di lavoro
Il D.Lgs. n.213/2004 delinea l’azione di miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute nell’ambito dell’orario di lavoro. Qui di seguito riportiamo i principali punti del decreto evidenziando le possibili sanzioni a carico del datore di lavoro inadempiente.
Orario normale di lavoro.
A carico del datore di lavoro che faccia praticare alle proprie maestranze un regime di orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali viene configurato un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa d’importo da € 25,00 a € 154,00, pari a € 50,00 calcolato in misura ridotta (legge n.689/1981) e che, in caso di aggravante (se l’inosservanza si riferisce a più di 5 lavoratori, ovvero si è verificata nel corso dell’anno solare è per più di 50 giorni) è aumentata da € 154,00 a € 1.032,00 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.
Durata massima della prestazione lavorativa.
E’ stabilito in tale decreto che la durata massima come limite medio legale dell’orario di lavoro, pur lasciando alla contrattazione collettiva la potestà di individuare il limite legale, è di 48 ore settimanali.
Tale limite, comprensivo dell’orario di lavoro ordinario e straordinario, deve essere rispettato in riferimento al modulo organizzativo determinato dal datore di lavoro, sia nel caso esso sia rigido, sia nel caso esso sia mutiperiodale.
Sono consentite settimane di lavoro con prestazioni superiori alle 48 ore purchè nel periodo di riferimento (che sia di quattro,sei o dodici mesi) si verifichino settimane di minor intensità, in modo che la media lavorativa si mantenga nel limite legale suddetto.
Questo limite si estende anche agli apprendisti ed agli adolescenti, ma non ai minori (per i quali vige l’azione protettiva della legge n.977.
Lavoro straordinario.
Il ricorso al lavoro straordinario, che deve essere contenuto, è consentito entro il limite legale di 250 ore all’anno, valicabile solo in presenza di eventi eccezionali o di causa maggiore o in caso di contrattazione collettiva che disciplini il lavoro straordinario e un monte ore superiore alle 250 all’anno.
Gli illeciti amministrativi avvengono al superamento dei limiti quantitativi e tipologici.
Superamento delle 48 ore settimanali.
Nel decreto viene evidenziato l’obbligo della comunicazione alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio ispezione del lavoro ogni qualvolta avviene il superamento delle 48 ore di lavoro settimanale.
L’obbligo è per tutte le unità produttive con più di dieci dipendenti ed è un adempimento sia per lavoratori pubblici che per lavoratori privati.
Tale obbligo non ricorre per lavoratori il cui travalicamento di detto limite trovi una compensazione nell’ambito dell’orario settimanale programmato nel lungo periodo o per lavoratori la cui prestazione lavorativa oltre la quarantesima ora non dia luogo a prestazioni di lavoro straordinario.
Riposo giornaliero.
La durata minima di riposo giornaliero inderogabile (11 ore), inteso come quello fruibile nelle 24 ore, stabilisce un limite massimo della prestazione giornaliera.
Aggiungendo alla durata del riposo il tempo previsto contrattualmente per la pausa, ne deriva che la prestazione di lavoro deve risultare inferiore alle tredici ore giornaliere.
La sanzione amministrativa prevista per la violazione dell’obbligo di riposo giornaliero è da € 105 a € 630.
Le ferie-riposo annuo.
Obbligo di concedere almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno di maturazione.
Obbligo di concedere due settimane di ferie consecutive in caso di richiesta del lavoratore nel corso dell’anno di maturazione.
Obbligo di concedere le ulteriori due settimane di ferie nel corso dei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione.
Solo in mancanza di ottemperanza a tali obblighi è configurato l’illecito amministrativo al datore di lavoro con una sanzione amministrativa da € 130 a € 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo a cui si riferisce la violazione.