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La tutela dei non fumatori: normativa di riferimento

I NAS stanno effettuando in questi giorni moltissimi sopralluoghi per verificare il rispetto del divieto di fumo presso gli Enti Pubblici. A seguito del controllo molte sono state le persone sanzionate. Le multe vanno da un minimo di 25 a un massimo di 250 Euro.
All’interno degli Enti Pubblici coloro che sono preposti a far rispettare il divieto di fumo sono i dirigenti dei vari settori che possono individuare delle persone che hanno lo specifico incarico di procedere alla contestazione formale. La mancanza del controllo da parte dei dirigenti può comportare una sanzione a loro carico che va da 200 a 2000 Euro.Le nuove sanzioni sono state  introdotte dalla recente legge finanziaria che definisce anche che la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Coloro che in ogni caso hanno il potere di accertare le contravvenzioni sono: i carabinieri, gli ispettori delle ASL e i dirigenti degli uffici interessati della trasgressione; queste figure possono elevare verbale nei confronti dei dipendenti inadempienti richiedendo il pagamento della relativa sanzione.
Comunque, ognuno di noi può richiedere di essere tutelato: nelle circolare del Ministero della Sanità 4/2001 si prevede, infatti, che le segnalazioni possano essere effettuate da chiunque.

Riportiamo qui di seguito il modulo di segnalazione antifumo.

MODULO DI SEGNALAZIONE ANTIFUMO

Al proprietario/gestore/conduttore di…………………

p.c Al Prefetto di………..…………………………………

p.c Alla Regione …………………………………………..

Oggetto: segnalazione violazione circolare “contro il fumo passivo”

Il sottoscritto……………………………………………………………………………

Nato a ……………………………..……… il……………………….………………..

Residente in …………………………………………………………………………….

Con la presente segnala la seguente violazione della circolare ministeriale 11-4-2001:

In località………………………………………………………………….……………

Presso il locale aperto al pubblico………………………….…………………………..

oppure

Sul mezzo di trasporto pubblico………………………………………………………..

In data……………………………………… alle ore………………………………….

Trovandomi in quella sede o a bordo del mezzo, ho potuto constatare che non veniva rispettata la circolare contro il fumo passivo in quanto (barrare la voce interessata):

Dell’accaduto ho informato immediatamente il gestore/proprietario/addetto alla vendita/responsabile del locale o ufficio, il quale tuttavia non è intervenuto per far rispettare il divieto, richiamando i trasgressori all’osservanza del divieto.

·Nel locale non era affisso il cartello con l’indicazione “Vietato fumare”

·Sono state vendute sigarette o prodotti da fumo a persona apparentemente di età inferiore ai 16 anni

·Nel mezzo di trasporto o nel locale o nell’ufficio si fumava ignorando il divieto

La prego pertanto di voler intervenire onde evitare che ciò abbia a ripetersi. Si tratta di un atto doveroso nei confronti di tutti i cittadini che hanno scelto di non fumare.

Data……………………… Firma…………………………………………

Doc. di riconoscimento:…………….………..

Ricordiamo che tale segnalazione deve essere inviata al gestore dell’esercizio, al prefetto e alla Regione.

Principali Norme che riguardano la normativa in materia di fumo in Italia

Legge 11 novembre 1975

La Legge 11 novembre 1975 n. 584  statuisce il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto collettivo di persone e nelle metropolitane,  protegge i non fumatori contro gli inconvenienti del fumo che si producono in alcuni locali quali corsie di ospedali, aule scolastiche, mezzi adibiti al trasporto pubblico, locali adibiti a pubblica riunione e in una serie di locali di divertimento.

Direttiva P.C. M. 14 dicembre 1995 – Pubblica Amministrazione

Questa direttiva riguarda specificatamente il divieto di fumare in determinati locali della Pubblica Amministrazione o dei gestori di servizi pubblici; i soggetti a cui si rivolge questo provvedimento sono:

  • amministrazioni dello Stato (ivi compresi gli istituti, le istituzioni educative, le scuole di ogni ordine e grado), istituzioni universitarie,
  • enti locali , loro consorzi e associazioni,
  • enti pubblici non economici, non nazionali e locali,
  • aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale.

L’art. 3 indica poi i criteri interpretativi da osservare elencandoli in quattro punti fondamentali:

a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla Pubblica Amministrazione e dalle aziende pubbliche per l’esercizio di proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici per l’esercizio delle relative attività, sempre che si tratti (in entrambi i casi) di locali che in ragione di tali funzioni siano aperti al pubblico;
b) per locale aperto al pubblico si intende quello al quale la generalità degli amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto deve comunque essere applicato nei luoghi indicati nel primo articolo della legge 11 Novembre 1975 n° 584 a meno che non si tratti di locali aperti al pubblico nel senso precisato nel precedente punto (di conseguenza si intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado sono comprese quelle universitarie);
d) permane l’autonomia regolamentare nonché disciplinare delle amministrazioni e degli enti in ordine all’eventuale estensione del divieto a luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 Novembre 1975 n° 584, con gli strumenti e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.

Per l’attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:

a) nei locali ove si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli con l’indicazione del divieto stesso nonché l’indicazione della relativa norma, delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto e dell’autorità cui compete accertare le infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarne e di riferirne all’autorità competente, come previsto della legge 24 Novembre 1981 n° 689;
c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile delle strutture, ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all’osservanza del divieto, curando che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali e agenti competenti a norma dell’art. 13 della legge 24 Novembre 1981 n° 689;
d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all’osservanza, nelle diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della Sanità che ne riferisce in Parlamento.

D.lgs. 626/94

Gli articoli 1, 3, 4, 31 D.Lgs. n. 626/94 e l’ art. 9 D.P.R. n. 303/1956 impongono ai datori di lavoro, come ha affermato in moto deciso la Corte Costituzionale, l’obbligo di «attivarsi per verificare che in concreto la salute dei lavoratori sia adeguatamente tutelata» e quindi anche l’obbligo di proteggere in via preventiva i non fumatori nei luoghi di lavoro. La Corte di Cassazione afferma che la  prescrizione è «soddisfatta quando, mediante una serie di misure adottate secondo le diverse circostanze, il rischio derivante dal fumo passivo, se non eliminato, sia ridotto ad una soglia talmente bassa da far ragionevolmente escludere che la loro salute sia messa a repentaglio» [sentenza n. 399 dell’11 dicembre 1996 (depositata il 20 dicembre 1996) della Corte Costituzionale (Pres. Granata)].

Segnaletica antitabacco

La Regione presenterà nei giorni prossimi la nuova segnaletica antitabacco. Quattro tipi di cartelli saranno inviati alle sedi dei servizi sanitari e degli uffici pubblici. «Stai già cominciando a smettere? Continua!», dice il primo cartello. «Resisti», è lo slogan di altri due: «Se resisti 2 giorni miglioreranno il tuo gusto e il tuo olfatto. Se resisti 3 mesi spariranno la tosse, la mancanza di respiro, e la fatica anche per piccoli sforzi. Se resisti un anno dimezzi il rischio di infarto e di patologie tumorali. Se resisti 10 anni rendi il tuo rischio di infarto e di patologie tumorali uguale a chi non ha mai fumato. Tanti piccoli grandi vantaggi per la tua salute e per quella dei tuoi famigliari, dei bambini, delle donne in gravidanza e di quanti non fumano». La campagna anti-fumo della Regione con l´imperativo categorico «Resisti!» riguarderà non solo i luoghi dove il divieto di fumare è esplicito, ma anche quei locali dove accendere una sigaretta non è reato, «ma dove intendiamo comunque informare il pubblico che non fumare comporta rilevanti benefici».