La sorveglianza sanitaria ex D.lgs. 626/94 nell’ambito del contratto di lavoro interinale
Tra gli obblighi che contraddistinguono l’impresa utilizzatrice ai fini di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori temporanei si colloca la sorveglianza sanitaria a cura del medico competente il cui nominativo viene comunicato dall’impresa utilizzatrice al lavoratore.
Qualora nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa utilizzatrice siano da applicare i protocolli di sorveglianza sanitaria, il lavoratore interinale dovrà essere necessariamente sottoposto ad una preventiva visita che accerti la sua idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni alle quali sarà adibito
La sorveglianza che quindi andrà a comprendere tutti i lavoratori (compresi gli interinali) sarà comprensiva sia degli accertamenti preventivi di idoneità e degli accertamenti periodici, sia degli accertamenti specifici previsti per gli esposti agli agenti chimici secondo quanto disposto dal D.Lgs. 25/02.
Il medico competente compilerà la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore, strumento fondamentale per ricostruire con precisione le circostanze espositive che hanno contraddistinto le diverse attività professionali svolte dal lavoratore.
La validità di tale documento si basa soprattutto sul contributo di tutti i medici competenti che hanno dichiarato l’idoneità alla mansione e grazie alle informazioni in esso contenute deve essere possibile identificare lo stato di salute del lavoratore , le sostanze a cui è stato esposto e la tipologia dei giudizi di idoneità /non idoneità formulati nei diversi periodi.
A conclusione del rapporto di lavoro e quindi della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente dell’impresa utilizzatrice la cartella verrà inviata al datore di lavoro dell’impresa fornitrice naturalmente rispettando tutti gli obblighi di riservatezza trattandosi di dati sensibili (cioè informazioni da cui è possibile desumere lo stato di salute).
Viene fatto salvo che il primo destinatario della cartella sanitaria resta sempre il lavoratore che dovrà poter disporre di tale strumento.
Le misure di prevenzione che la normativa vigente prevede a tutela della salute dei lavoratori ne prevede l’iscrizione in uno specifico documento che è il Registro degli Esposti qualora si verifichino particolari condizioni di rischio ad esempio l’esposizione a livelli di rumore superiore a 90dB (A). Tale misura si amplia fino a comprendere anche i nominativi di lavoratori interinali che analogamente ai dipendenti fissi risultino esposti alle medesime condizioni di rischio. A questo poi si aggiunge che qualora risulti applicata tale misura il medico competente lo dovrà riportare nella cartella sanitaria del lavoratore interinale.
Gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa fornitrice non sono diversi da quelli di un datore di lavoro che non utilizzi lavoratori temporanei: in entrambi i casi deve essere presente l’assicurazione I.N.A.I.L., inoltre deve essere presentata denuncia all’ente assicuratore per i casi di infortunio e di malattia professionale, nel caso specifico l’impresa fornitrice competerà la denuncia per i danni da lavoro occorsi presso l’impresa utilizzatrice.
Nell’ipotesi dell’infortunio, oltre alla denuncia, l’impresa fornitrice dovrà inoltre compilare il Registro Infortuni indicando oltre alle caratteristiche dell’infortunio (nome del lavoratore, luogo, circostanze ecc) anche la denominazione dell’impresa utilizzatrice dove si è verificato. Analogo onere spetta anche all’impresa utilizzatrice che dovrà annotare la qualifica del lavoratore quale temporaneo.Questa precisazione non è da tralasciare poiché attraverso l’analisi degli infortuni che hanno visto coinvolti lavoratori interinali è possibile individuare le condizioni che hanno favorito o concorso a favorire l’evento permettendo di apportare le necessarie modifiche all’ambiente di lavoro al fine di evitare ulteriori episodi dannosi.
Tra i compiti del medico competente oltre alla sorveglianza sanitaria rientra l’obbligo di denuncia per tutti i casi di malattia professionale sia accertata che sospetta comprese le tecnopatie la cui insorgenza sia riconducibile al concorso di fattori extralavorativi con l’attività professionale.
Affinché la sorveglianza sanitaria che viene ad essere applicata dal datore di lavoro con la presenza del medico competente si dimostri efficace è necessario utilizzare modelli organizzativi in grado di adattarsi alle caratteristiche del lavoro temporaneo.
La prima caratteristica che lo contraddistingue è il suo ricorso in concomitanza a periodi di intensa attività che richedono la presenza di un aumento di organico, ma che al tempo stesso necessitano di interventi rapidi.
Così il modello di sorveglianza sanitaria applicato, che prevede la presenza ciclica del medico competente per effettuare la valutazione del rischio sanitario e le visite con i relativi giudizi di idoneità, si dimostra valido sì a garantire la necessaria copertura sanitaria all’azienda ma in presenza di lavoratori temporanei l’aspetto da tenere in maggior considerazione sono i tempi brevi di realizzazione degli interventi che questo modello non consente di attuare.
Un’ipotesi che consentirebbe di coniugare rapidità di intervento e tutela della salute del lavoratore temporaneo potrebbe essere quella che vede l’impresa fornitrice munirsi del giudizio che valuti lo stato di salute del lavoratore in rapporto alle mansioni che dovrà svolgere, a fronte del contratto di prestazione di lavoro temporaneo concluso con l’impresa utilizzatrice.
Qualora poi vi siano situazioni particolari di esposizione alla visita generica condotta dal medico competente dell’impresa fornitrice ne potrà seguire una specialistica, condotta dal medico competente dell’impresa utilizzatrice che andrà a valutare lo stato di salute del lavoratore alla luce delle condizioni di lavoro in cui la persona opera nel concreto.
Altresì opportuno si dimostrerebbe al fine di mantenere una sorta di filo sanitario costante tra il medico e il lavoratore mantenere di competenza del medico dell’impresa fornitrice anche le visite periodiche di controllo e, qualora sia richiesta, la visita da effettuarsi a conclusione del rapporto lavorativo.
La ratio fondamentale che dovrebbe permeare il rapporto tra impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice sotto il profilo sanitario dovrebbe essere quella del massimo livello di collaborazione tra i medici competenti delle due imprese coinvolte che dovranno occuparsi di aggiornare la documentazione medica ogni qual volta vengano effettuate nuove visite e/o accertamenti dello stato di salute del lavoratore.
Dovere fondamentale del medico competente che effettua la prima visita sarà quello di allestire la cartella sanitaria e di consegnarne copia al lavoratore, le successive visite condotte dai sanitari delle imprese utilizzatrici dove il lavoratore presterà la propria opera dovranno altresì essere annotate sulla cartella in modo tale che il lavoratore sia in possesso della versione più aggiornata della propria storia clinico-lavorativa.
Luogo di custodia della cartella sanitaria potrà essere l’impresa fornitrice specie se di dimensione medio-alta oppure qualora il lavoratore sia legato all’impresa fornitrice da un contratto a tempo indeterminato. Può inoltre essere conservata presso strutture mediche di cui faccia parte il medico competente se l’azienda si appoggia ad esse per la sorveglianza sanitaria, oppure ancora può essere il medico competente dell’impresa utilizzatrice a conservare la cartella specie se il lavoratore resta nella stessa azienda per periodi significativi oppure se ciclicamente ritorna.
L’aspetto fondamentale riguardante il luogo di custodia della cartella sanitaria è che indipendentemente dal soggetto che la detiene in custodia entrambi i soggetti contrattuali vale a dire impresa fornitrice ed impresa utilizzatrice devono conoscere la collocazione delle documentazione sanitaria del lavoratore che deve sempre essere mantenuta aggiornata e a disposizione dell’Organo di Vigilanza.
Non è superfluo ricordare che qualora l’impresa utilizzatrice mantenga nel proprio organico il lavoratore interinale per consistenti periodi di tempo tutto quanto concerne la sorveglianza sanitaria rientri nella sfera d’azione del medico competente che quindi applicherà i protocolli necessari nei confronti di tutti i lavoratori interinali e non senza distinzione.
La valutazione di eventuali problemi legati ad una non corretta gestione della sorveglianza sanitaria saranno oggetto di attenzione da parte dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, organismi che all’interno delle A.S.L. sono chiamati a verificare e vigilare affinché sui luoghi di lavoro siano adottati i necessari accorgimenti a tutela e a garanzia della sicurezza delle condizioni di lavoro.