La normativa in materia di privacy e il D.lgs. 626/94
La privacy applicata alla sicurezza del lavoro ha ricevuto nuovo impulso a seguito dell’emanazione del T.U. del trattamento dei dati avvenuto con il D.Lgs n. 196/2003.
Con questa nuova legge il mondo delle attività produttive è chiamato definitivamente ad organizzarsi per garantire agli interessati il corretto trattamento dei loro dati, visti come un bene appartenente all’interessato stesso affidato in custodia a terzi.
Il servizio di prevenzione e protezione rischi tratta dati fra i più delicati e riservati di ogni attività, basti pensare al ciclo produttivo e relative scelte organizzative, dati che non rientrano nella categoria dei dati sensibili, ma che non possono essere certo divulgati o comunicati.
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve ricevere le opportune comunicazioni riguardanti gli incaricati del trattamento individuati e le relative istruzioni impartite così come previsto dal D.lgs. 196/03. Il documento di valutazione dei rischi e le procedure di sicurezza sono gli strumenti più opportuni in cui inserire le indicazioni relative agli incaricati e modalità di trattamento.
Per quanto riguarda il trattamento dei dati, è necessario fare una precisazione: quelli relativi al servizio di medicina preventiva che rientrano già nelle statuizioni ante privacy, e quelli ordinari per i quali è doveroso fare attenzione al consenso al loro trattamento in funzione alla finalità. Il servizio di prevenzione e protezione tratta una rilevante quantità di dati riservati dell’azienda, che non rientrano nelle categorie di dati sensibili o giudiziari, ma non per questo sono privi di protezione.
Dunque a seguito dell’emanazione del D.lgs. 196 coloro che hanno il compito di gestire la sicurezza all’interno dell’azienda e che per questo entrano in contatto con dati personali e alle volte sensibili devono fare molta attenzione alle modalità di trattamento, verificando che i dati in loro possesso siano protetti e sotto controllo.