Il piano di emergenza
In un’azienda, grande o piccola che sia, non è del tutto impossibile trovarsi coinvolti in un emergenza per incendio o per infortunio, anche se ad alcuni tale evento potrebbe sembrare una probabilità abbastanza remota.
È opportuno evidenziare subito che, indipendentemente dai materiali depositati o impiegati nelle lavorazioni, e dalle caratteristiche costruttive ed impiantistiche di una generica azienda, uno degli aspetti che ha sempre maggiore impatto sull’evoluzione dell’evento “emergenza” è quello relativo a come sono stati affrontati i primi momenti, nell’attesa dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco.
Uno strumento basilare per la corretta gestione degli incidenti (siano essi incendi, infortuni, fughe di gas o perdite di sostanze pericolose) è il cosiddetto “piano di emergenza”.
Il DM 10.3.1998 prevede che, a seguito della valutazione del rischio di incendio (obbligatoria in ogni luogo di lavoro per effetto del D.Lgs. 626/94), deve essere predisposto dal datore di lavoro in forma scritta, e tenuto aggiornato, un “piano di emergenza antincendio”, adeguato alle dimensioni e caratteristiche dell’attività ed alle situazioni di emergenza ragionevolmente prevedibili, che descriva le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Non sono tenuti alla redazione del piano di emergenza i datori di lavoro delle aziende ove sono occupati meno di 10 dipendenti, e che non sono soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco, ferma restando l’adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Il piano di emergenza deve contenere nei dettagli tutte le informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre in caso di incidente , ed in particolare:
– le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
– le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
– le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni alloro arrivo;
– le specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti.
Tali provvedimenti devono avere lo scopo di conseguire nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi principali:
– salvaguardia ed evacuazione delle persone;
– messa in sicurezza degli impianti di processo;
– compartimentazione e confinamento dell’incendio;
– protezione dei beni e delle attrezzature;
– estinzione completa dell’incendio.
I piani di emergenza ben strutturati prevedono inoltre le operazioni necessarie per la rimessa in servizio in tempi ragionevoli ed il ripristino delle precedenti condizioni lavorative.
In ogni caso un piano di emergenza deve essere concernente alla realtà effettivamente esistente nei luoghi di lavoro cui si riferisce, deve essere facilmente comprensibile, non deve ingenerare confusione, e deve essere ben conosciuto dai lavoratori.