Il Decreto Bargone e le SOA
Con il cosiddetto “Decreto Bargone” – D.P.R. 34/2000 del 21 Gennaio 2000, si è data una svolta definitiva al Regolamento sugli Appalti Pubblici. In sintesi si può affermare che:
dal 1 Gennaio 2000 è stato abolito l’Albo Nazionale Costruttori (ANC);
sono nate le SOA (Società Organismi di Attestazione) che attestano i requisiti richiesti alle Imprese ed effettuano le attività di qualificazione;
il nuovo sistema è obbligatorio per tutti i lavori pubblici affidati dai soggetti tenuti ad applicare la Legge 109/94 (amministrazioni, concessionarie di lavori pubblici e di pubblico servizio);
vengono ri-definite le categorie di appalto (vedi tabella 1);
sono escluse del sistema le gare inferiore ai 150.000 Euro;
le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione; all’interno di una categoria ci sono classi di importi;
l’impresa può concorrere nella categoria di qualificazione per importi fino al tetto della categoria incrementato di un quinto;
nel caso di raggruppamento di impresa, ciascuna delle imprese deve essere qualificata per una categoria pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara;
una volta superato il periodo transitorio, ovvero a partire dal 1 Gennaio 2002, tutte le Imprese che vogliano concorrere ad appalti superiori ai 150.000 Euro devono essere qualificate da una SOA; ciò comporta il possesso di:
– requisiti generali (assenza di cause di possibile esclusione)
– requisiti speciali (tecnico-organizzativi e economico-finanziari)
– eventuali elementi di sistema qualità o della certificazione UNI EN ISO 9000 (vedi tabella 2)
il possesso di elementi di sistema qualità ovvero della certificazione ISO 9000 è riconosciuto dalla SOA in termini di “incremento convenzionale premiante”, quindi è possibile ottenere un incremento pari a:
– 20% per la presenza di “elementi di Sistema”
– 30% per la Certificazione del proprio Sistema Qualità
Categorie | Importi |
I | fino a Lire 500.000.000 |
II | fino a Lire 1.000.000.000 |
III | fino a Lire 2.000.000.000 |
IV | fino a Lire 5.000.000.000 |
V | fino a Lire 10.000.000.000 |
VI | fino a Lire 20.000.000.000 |
VII | fino a Lire 30.000.000.000 |
VIII | oltre Lire 1.000.000.000 (definito anche Lire 40 MLD) |
Gli importi si riferiscono ad una categoria di opere (generali o specializzate) specifiche |
Tabella 1 – Categorie ed importi
Categorie I e II (fino a 1 mld) | Categorie III, IV e V (fino a 10 mld) | Categorie VI e VII (fino a 30 mld) | Categoria VIII (illimitato) | |
2000 | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
2001 | Nessuno | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
2002 | Nessuno | Nessuno | Elementi di Sistema | Elementi di Sistema |
2003 | Nessuno | Elementi di Sistema | Elementi di Sistema | Certificazione |
2004 | Nessuno | Elementi di Sistema | Certificazione | Certificazione |
2005 | Nessuno | Certificazione | Certificazione | Certificazione |
Tabella 2 – Requisiti di certificazione