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Igiene e sicurezza nei micronidi lombardi

Riportiamo qui di seguito alcuni dati tratti dalla Circolare n. 45 del 18.10.2005.

Ubicazione

Come stabilito dalla DGR 20588/05, il micronido è un’unità d’offerta che può essere realizzata:
1. in un appartamento purchè esclusivamente destinato alla funzione di micronido come da autocertificazione del richiedente;
2. in strutture polifunzionali purchè gli spazi destinati allo stesso siano ben distinti dalle altre funzioni. (Va precisato che per struttura polifunzionale si intende una struttura che prevede diversi servizi e unità d’offerta sociali, educative, scolastiche);
3. inserita in insediamento aziendale;
4. anche oltre il piano terra.

Si precisa che il documento attestante la civile abitazione è il certificato di abitabilità, con i requisiti vigenti nel momento in cui il certificato è stato rilasciato, richiesto o formato, e non quelli vigenti attualmente a condizione che non ci siano cause di inabitabilità o di insalubrità. In particolare per il superamento delle barriere architettoniche è sufficiente che laddove i locali non siano strutturati a garantire l’accessibilità o visitabilità a persone con difficoltà, siano previste e codificate procedure per garantirle.

Capacità ricettiva

Per i micronidi non è previsto l’incremento del 20% pertanto, in tale tipologia d’offerta non possono essere contemporaneamente presenti più di 10 bambini.

Articolazione della struttura

A maggior chiarimento di quanto specificato dalla DGR 20588, si precisa che per superficie utile netta, si intende la superficie calpestabile.

Condivisione di spazi

Gli spazi ammessi in condivisione dalla DGR 20588 sono i bagni del personale. A tal proposito si precisa che, anche se in condivisione con altre unità d’offerta/servizi, i bagni devono essere:
a) di esclusivo utilizzo del personale;
b) in numero adeguato a quanto previsto dalla normativa vigente in merito al personale contemporaneamente presente che li può utilizzare. ( per esempio in un micronido aziendale i bagni del personale possono essere i medesimi del personale dell’azienda presso cui è situato, ma il numero di bagni dovrà essere rapportato al numero di personale contemporaneamente presente nel micronido e nell’azienda);
c) in conformità con i requisiti igienico sanitari;
d) ubicati nel medesimo edificio (abbinati/adiacenti) anche se non sullo stesso piano del micronido/nido, purchè appartenenti a strutture/servizi dell’area sociale/educativa/socio sanitaria (esclusi i nidi aziendali adiacenti al luogo di lavoro che possono utilizzare i bagni dell’azienda come riportato al soprastante punto b)

Cucina, catering, preparazione pasti

Le civili abitazioni, secondo i requisiti previsti dal regolamento di igiene.
In caso di presenza di cucina abitabile, quindi rispondente ai requisiti di “locale cucina” e di dimensioni adeguate a consentirne l’uso anche per la consumazione dei pasti dei bambini, la stessa potrà anche essere conteggiata – ovviamente detratti i metri quadri specificatamente usati per la preparazione dei pasti – ai fini della determinazione della superficie utile complessiva destinata ai bambini.
La cucina/spazio cottura del micronido, anche in caso di preparazione diretta dei pasti non deve acquisire specifica autorizzazione sanitaria, ferma restando la responsabilità del gestore sulla sicurezza alimentare e sugli aspetti nutrizionali nonché sul controllo e formazione del personale addetto.
I pasti possono anche pervenire al micronido tramite catering. In questo caso:
a) la ditta che fornisce i pasti deve essere in possesso dell’autorizzazione sanitaria; copia di tale autorizzazione deve essere conservata presso il micronido;
b) la cucina aziendale, in caso di micronido realizzato presso i luoghi di lavoro, può essere utilizzata per la preparazione di pasti fermo restando una linea specifica di produzione ed il trasporto degli stessi con contenitori/carrelli idonei (termoregolati, chiusi, lavati e detersi quotidianamente);
c) il locale scaldavivande previsto dalla deliberazione, per la porzionatura dei pasti e il lavaggio delle stoviglie, deve comunque essere presente, al fine di consentire al personale l’eventuale preparazione di bevande calde, merende o per predisporre le pappe per i lattanti, ed essere di facile pulizia e sanificazione.