Idoneità per minori e apprendisti (D.Lgs.345/99 integrato dal D.Lgs.262/2000 e Circolare/2000 – L.R. 12/03)
Riportiamo una nota della ASL di Milano che chiarisce come comportarsi in caso di idoneità alla mansione per minori e apprendisti.
La normativa nazionale (L.977/67, D.Lgs.345/99, D.Lgs 262/00) prevede che il minore esposto a rischi lavorativi professionali sia sottoposto a sorveglianza sanitaria periodica da parte del medico competente, mentre in assenza di rischi specifici per la salute la valutazione di idoneità e la sorveglianza sanitaria periodica sono a cura di un medico del Servizio Sanitario Nazionale.
La legge Regionale 12/03 “ Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica” aveva soppresso la funzione certificatoria in capo all’ASL in tema di idoneità fisica per l’assunzione di minori non esposti a rischio specifico, anche in coerenza con la Direttiva CEE 33/94 che prevede la sorveglianza sanitaria solo per i minori esposti a rischio.
Il Consiglio di Stato, con parere del 12 aprile 2005, ha reintrodotto l’obbligo della certificazione da parte delle ASL in materia di sorveglianza sanitaria per minori non sottoposti alla stessa ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 626/94, a seguito di argomentazioni condivise dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Direzione regionale del lavoro.
Pertanto, sentito anche il parere dell’Avvocatura Regionale, con circolare regionale del 29/6/2006 la ASL Città di Milano ripristina il rilascio del certificato in oggetto solamente per i minori.
Per quanto concerne gli apprendisti maggiorenni non esposti a rischi lavorativi nulla viene modificato, lasciando inalterate le attuali procedure che prevedono l’abolizione della certificazione in sé a capo della ASL.
i minorenni e gli apprendisti esposti a rischi lavorativi dovranno essere visitati preventivamente e periodicamente dal medico competente dell’azienda come qualsiasi altro lavoratore;
per i minorenni non esposti a rischi lavorativi la certificazione di idoneità potrà essere rilasciata sia da medici del Servizio Sanitario Nazionale ( medici ospedalieri, medici di base, UOOML, ecc), che da medici delle U.O. di medicina del lavoro della ASL territorialmente competente;
per gli apprendisti non esposti a rischi lavorativi viene abolita la certificazione in sé.