Gli imballaggi “a norma” in Gazzetta ufficiale
nte: sito www.uni.com
Per garantire un elevato livello di tutela dell’ambiente e il funzionamento del mercato comunitario, l’Unione europea è impegnata ad armonizzare i provvedimenti nazionali relativi alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da essi prodotti, incoraggiando l’elaborazione di norme europee intese a definirne i requisiti essenziali.
In questo ambito, la direttiva 94/62/CE definisce tali requisiti per quanto riguarda la composizione e il carattere riutilizzabile e riciclabile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
E di norme armonizzate in tema di imballaggi si parla nella Gazzetta ufficiale italiana n. 108 dello scorso 11 maggio, in cui è stato pubblicato il decreto 2 maggio 2006 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio “Aggiornamento degli studi europei fissati dal Comitato europeo di normazione (CEN), in conformità ai requisiti essenziali stabiliti all’articolo 9 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”.
Secondo il provvedimento pubblicato sopra citato, si considerano soddisfatti i requisiti essenziali definiti nell’allegato II della direttiva 94/62/CE se gli imballaggi -e i loro rifiuti- risultano conformi ad alcune specifiche norme tecniche nazionali.
Le norme citate nel decreto sono:
UNI EN 13427:2005 “Imballaggi – Requisiti per l’utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio”
UNI EN 13428:2005 “Imballaggi – Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione – Prevenzione per riduzione alla fonte”
UNI EN 13429:2005 “Imballaggi – Riutilizzo”
UNI EN 13430:2005 “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali”
UNI EN 13431:2005 “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo”
UNI EN 13432:2002 “Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”.