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Finanziaria 2008 e norme sulle fonti rinnovabili


A poche ore del sì del Senato alla Finanziaria 2008, vediamo le novità in materia ambientale ed in particolare l’articolo 30, relativo all’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili, e gli articoli da 30-bis a 30-septies aggiunti dalla Commissione Bilancio.

Gli articoli 30, 30-bis e 30-ter – ha spiegato il senatore De Petris (IU-Verdi-Com) – riformano il sistema degli incentivi, eliminando la possibilità di erogare gli incentivi per le energie rinnovabili a fonti energetiche assimilate e graduando i contributi in relazione alla sostenibilità ambientale.

L’articolo 30, approvato senza modifiche, prevede che gli incentivi Cip6 (di cui al secondo periodo del comma 1117 della Finanziaria 2007) siano destinati solo agli impianti realizzati e operativi, e non a quelli già autorizzati ma in costruzione o non ancora costruiti, per i quali si prevede la possibilità di riconoscimento del diritto agli incentivi da parte del Ministro dello sviluppo economico. La misura mette ordine nella annosa questione degli incentivi Cip6, i contributi statali destinati alle fonti rinnovabili ma estesi alle “false rinnovabili”, tra cui i rifiuti.

L’articolo 30-ter, recante norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, introduce un nuovo sistema di incentivazione mediante i certificati verdi per gli impianti che entrano in esercizio dal 2008, di potenza elettrica superiore ad 1 Megawatt (MW), con estensione della validità a 15 anni. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonte eolica, solare, geotermica, ecc, di potenza non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa variabile a seconda della fonte utilizzata (come da tabella 2 allegata alla Finanziaria), per un periodo di 15 anni.

L’articolo 30-quater, concernente norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, modifica il Dlgs 29 dicembre 2003, n. 387, semplificando le procedure per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili: è previsto, ad esempio, che la realizzazione degli impianti sia soggetta ad una autorizzazione unica, “che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico”.

L’articolo 30-quinquies, relativo a connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili, integra le disposizioni sulla stesura, da parte dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, delle direttive sul servizio di connessione alle reti elettriche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di favorirne la diffusione.

L’articolo 30-sexies prevede che il Ministro dello sviluppo economico stabilisca con un decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo del 25% del consumo interno lordo entro il 2012. Di conseguenza, le regioni e le province autonome adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica negli usi finali.

Infine, l’articolo 30-septies, ai fini dell’erogazione delle tariffe incentivanti in Conto energia previste dal DM 19 febbraio 2007, prevede che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, sono considerati alla pari dell’impianto fotovoltaico con integrazione architettonica, beneficiando quindi di una tariffa più alta. Per la costruzione e l’esercizio di questi impianti viene, inoltre, semplificato il procedimento di rilascio dell’autorizzazione unica.

È stato invece respinto dal Senato l’emendamento che proponeva l’istituzione del Fondo per la ricerca nucleare.