Estesa la protezione infortuni
Con la sentenza n. 10317 del 5 maggio 2006 la Corte di Cassazione ha stabilito che la copertura assicurativa Inail copre tutti gli infortuni occorsi in occasione di lavoro.
In particolare la Suprema Corte ha chiarito che nella nozione di “occasione di lavoro” rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all’ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi che dei terzi, e anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell’obbligo assicurativo.
I giudici di legittimità, poi, si rifanno alla corretta definizione di “rischio ambientale”; sulla base della disposizione contenuta, nel comma 2, dell’art. 1 del Testo Unico n. 1124/1965 ritengono che rientri nella copertura assicurativa non solo il rischio connesso all’utilizzo delle macchine o delle attrezzature da lavoro, ma anche quello derivante dalla semplice presenza sul luogo di lavoro.
L’articolo, dunque, tutela il lavoro in sé e per sé e non soltanto quello reso presso le macchine, essendo la pericolosità data “dallo spazio delimitato e dal complesso dei lavoratori in esso operanti”. In conseguenza di ciò, gli infortuni comunque avvenuti nell’ambiente di lavoro si presumono avvenuti per causa di lavoro salvo prova contraria, desumibile dalle circostanze stesse dell’incidente od anche dalla qualifica soggettiva del lavoratore.
Così la Suprema Corte richiamando il rischio ambientale estende la nozione di attività protetta, ritenendo sufficiente ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio il mero nesso topografico e cronologico con il lavoro, con il solo limite del fatto lesivo generato da un’attività che non abbia rapporti con lo svolgimento della prestazione lavorativa.