DPI: aspetti giuridici riguardanti il mantenimento in stato di efficienza
Il datore di lavoro ha l’obbligo, oltre a quello di consegna dei dispositivi di protezione individuale adeguati ai lavoratori e di informazione sul loro corretto utilizzo, di garantire l’ efficienza e le condizioni di igiene dei DPI, provvedendo alla loro manutenzione e, eventualmente, alla sostituzione (D.lgs 626/94).
Il lavaggio dei DPI è una delle operazioni necessarie per mantenere gli indumenti in stato di efficienza e prevenire l’insorgenza di infezioni, ed è quindi a carico del datore di lavoro. Questo è quanto stabilito da due sentenze della Cassazione (n. 11139/1998 e n. 22929/2005) che dichiarano nulla la norma dei contratti collettivi che pone a carico dei lavoratori la pulizia degli abiti da lavoro. Le sentenze trovano fondamento, oltre che nella normativa vigente, nel diritto costituzionale alla salute come bene primario dell’individuo (art 32 Cost.) e nel diritto civile (art. 2087 cod. civ.) che conferisce al datore di lavoro il compito di tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori con l’adozione e il mantenimento delle misure protettive necessarie.
Le conseguenze per il datore del lavoro in caso di inadempienza sono sia di carattere penale (art. 389 D.P.R. 547/55 e art 89 D.Lgs. 626/94) che civile, comportando il risarcimento del danno.
In tale contesto assume estrema importanza il marchio ECOABEL, non sono nella fase di produzione dei DPI, ma anche nel campo dei servizi accessori per la loro manutenzione, tra cui il lavaggio dei prodotti tessili, affinché sia garantito il mantenimento dei requisiti tecnici dei DPI. Infatti il datore di lavoro, affidandosi a lavanderie professionali, si tutelerà nei confronti delle sanzioni penali e civili previste per l’inadempimento e nei confronti di rivalse degli enti previdenziali e delle assicurazioni infortuni obbligatorie in caso di infortuni sul lavoro.