Decreto Legislativo 81/08: il nuovo ruolo dell’INAIL
fonte: INAIL Piemonte – articolo di Onofrio Di Gennaro
Il decreto 81/08, attuativo dell’art. 1 della legge n. 123/2007 (Testo unico sulla sicurezza), emanato dal Presidente della Repubblica lo scorso 9 aprile, ridefinisce, con le sue previsioni, molti aspetti dell’attività dell’INAIL attinenti, essenzialmente, a quattro macroaree di intervento: la vigilanza, il sistema informativo, le attività di consulenza, informazione, assistenza e formazione, il sostegno economico alle imprese.
In tema di vigilanza, L’INAIL parteciperà, insieme all’ISPESL e all’IPSEMA, con funzione consultiva, al «Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro» istituito presso il ministero della Salute (art. 5). Tra i principali compiti del Comitato, si segnala quello di programmare l’azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il Titolo I del decreto prevede l’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (art. 8). Attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi e la creazione di specifici archivi e di banche dati unificate, il SINP fornirà dati utili per programmare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza. L’INAIL, che partecipa al sistema con le sue informazioni ed elaborazioni, garantirà la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a questo fine, sarà titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Come elemento di novità, il sistema informativo verrà implementato grazie alla previsione dell’art. 9 (comma 4 a) che assegna all’INAIL, a fini statistici e informativi, il compito di registrare i dati sugli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Tale compito, dopo una fase transitoria, solleverà i datori di lavoro dall’obbligo della tenuta del registro infortuni (art. 8 comma 4 e art. 53). Confermato il ruolo che l’Istituto dovrà svolgere in tema di assistenza, informazione e formazione (art. 10), ne è stato ridefinito il compito in tema di consulenza. Infatti, l’articolo 9 del decreto indica l’INAIL, con l’ISPESL e l’IPSEMA, come enti che esercitano anche attività di consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I tre enti forniranno, coordinandosi, consulenza alle micro, piccole e medie imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi e metodi operativi sia all’individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali.
In quest’ottica l’INAIL dovrà muoversi in una logica di sistema con il ministero della Salute, il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. In tema di incentivi alle imprese a scopo prevenzionale, il decreto istituzionalizza l’attività svolta, se pure in via sperimentale secondo il mandato del decreto legislativo 38/2000, dall’INAIL nei confronti delle imprese. Sulla base dell’articolo 11, infatti, l’Istituto finanzierà progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese come anche progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. È previsto che un criterio di priorità per l’accesso al finanziamento sarà l’adozione di buone prassi da parte delle imprese.
Infine, sempre in tema di sostegno economico, presso l’INAIL sarà costituito un fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità (art. 52). Il fondo opererà a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello. Il fondo ha come obiettivi il sostegno e il finanziamento delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione; il finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi. Ha, altresì, l’obiettivo di sostenere le attività degli organismi paritetici.
Come risulta evidente, il coinvolgimento dell’INAIL nelle quattro macro aree d’intervento richiamate, consolida e legittima ulteriormente le modalità d’azione già delineate dal D.Lvo 38/2000, valorizzando un patrimonio informativo ed esperienziale, essenziale per il miglioramento della Sicurezza sui posti di lavoro