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Virus Informatico: Definizione e Cos’è

Molti utenti, specialmente quelli meno esperti, nutrono una grande paura verso i cosiddetti virus informatici. In realtà, se si prendono le opportune precauzioni il rischio di infettarsi è prossimo allo zero, anche se qualunque utente che scambi programmi e/o file con l’esterno è prima o poi destinato a subire un attacco.Un virus informatico è semplicemente un programma o parte di programma che riesce in vario modo a replicare se stesso e a scriversi nel nostro hard disk, e quindi a compiere un certo numero di operazioni più o meno dannose (si va dalla semplice apparizione di messaggi di errore alla cancellazione dell’hard disk).

L’art. 615 quinquies del codice penale definisce il “virus” come un programma informatico avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, di impianti o dei programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l’intrusione totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.

Si ricorda però che non è sufficiente inserire nel drive un dischetto infetto o guardare una directory per infettare il nostro hard disk, ma come per tutti i programmi è necessario avviare il programma infetto o avviare il computer dal dischetto infetto.

Si ricorda che per tutte le aziende che trattano dati attraverso un sistema informatico devono, secondo l’art. 4 comma c del D.P.R. 28 luglio 1999 n. 318, acquistare un “antivirus” ed aggiornarlo periodicamente.

Art. 4. -Codici identificativi e protezione degli elaboratori:

1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all’articolo 3, oltre a quanto previsto dall’articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure:
(ommis.)
c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all’art. 615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.