Contratto di somministrazione e sicurezza nei luoghi di lavoro
Con l’entrata in vigore dal 24 Ottobre 2003 del D.Lgs. 10/09/2003 n. 276, attuativo della legge delega di riforma del lavoro, c.d. “Legge Biagi” è stata cambiata in vari aspetti, la normativa in materia di rapporti e disciplina del lavoro in Italia. Tale normativa ha introdotto, anche, molte novità per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro.
Nello specifico nel caso del contratto di somministrazione, sia esso per un periodo determinato sia a tempo indeterminato, si presuppone l’equiparazione di quel lavoratore ad un lavoratore dipendente e precisamente del somministratore.
A tal proposito, l’art. 23 comma 5 del decreto definisce che il somministratore ha l’obbligo di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e di formarli ed addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tale obbligo, può essere previsto in capo all’utilizzatore solo ed esclusivamente se è previsto specificatamente dal contratto di somministrazione. in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.
Nel caso in cui le mansioni cui e’ adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, è l’utilizzatore che, invece, deve informare il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Anche la sorveglianza sanitaria, se obbligatoria per legge nell’azienda, è un obbligo a carico dell’utilizzatore che deve a mezzo del proprio medico competente.assolverla.