Contratto di comodato e Pubblica Amministrazione
Spesso gli Enti Pubblici hanno la necessità di fornire ai propri appaltatori strumenti e attrezzature (montaferetri, attrezzi da lavoro, scale, tra battelli…). Al fine di definire questo tipo di rapporto e per meglio definire le responsabilità dell’Ente e dell’appaltatore, anche per quanto riguarda la sicurezza, è importante definire un accordo scritto che precisi le modalità e i termini di utilizzo dello strumento o dell’attrezzatura.
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito (art.1803 c.c.).
Per comodato si intende quindi il prestito gratuito di cose. Colui che riceve è definito comodatario, colui che presta, comodante. Il comodatario può servirsi della cosa solo per l’uso convenuto, deve conservarla con la diligenza del buon padre di famiglia, non può concederla a terzi, deve restituirla a semplice richiesta del comodante, salvo che sia stato pattuito un termine.
Se pure sia stato previsto un termine per la riconsegna, il comodante ha comunque diritto alla immediata restituzione ove sopravvenga un urgente ed impreveduto bisogno.
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa, egli ha però diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per necessità od urgenza.
Qui di seguito alleghiamo un esempio tipo di contratto di comodato che può essere una traccia da cui partire.
Con la presente scrittura privata, fra
(nome)…………………………, nato a………………….., prov………………, il ………….., nella qualità di…………………, residente in………………., via…………………….., Codice fiscale…………………………., da qui in avanti chiamato “comodante”;
(nome)…………………………, nato a…………………., prov……………….., il……………….,
domiciliato in …………………………., via………………………., Codice fiscale……………….,
da qui in avanti chiamato “comodatario”
si conviene e si stipula quanto segue:
ART. 1) – Il comodante consegna al comodatario il bene, che accetta lo stato di fatto in cui si trova.
ART. 2 )- Il Comodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: ______________________________ impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.
ART 3 ) – Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso.
ART 4)- Sono a carico del comodatario le spese per servirsi della cosa; egli ha diritto al rimborso se trattasi di spese straordinarie, necessarie ed urgenti.
ART. 5) – Il comodatario si obbliga ad usare il bene per svolgere l’attività di…………., e a non concederne il godimento a terzi senza il consenso del comodante.
ART. 6) – I frutti derivanti dai beni oggetto del presente contratto spetteranno al comodatario per il periodo di durata del contratto stesso.
ART. 7) – Il perimento dei beni derivante da caso fortuito farà comunque carico al comodatario.
ART. 8) – Il presente contratto decorre dalla data……….. ……….., per un periodo di ……….
ART. 9) – Alla scadenza concordata, il comodatario si obbliga a restituire al comodante il bene pienamente disponibile e nello stato in cui trovavasi all’atto della consegna.
ART. 10) – Il presente contratto per quanto non espressamente scritto, è disciplinato esclusivamente dalle norme del Capo XIV (articoli da 1803 a 1812) del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.
ART. 11) – Le spese del presente contratto sono a carico del comodatario.
ART. 12) – Per qualsiasi contestazione dovesse sorgere nell’esecuzione del presente contratto, il foro competente sarà quello di………
ART 13) – STIMA – Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1806, Codice civile, il Comodante e il Comodatario convengono a stimare il valore del bene comodato nella somma complessiva di euro
ART. 14) Il comodatario si obbliga ad utilizzare il bene nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
Questa stima è effettuata unicamente al fine di risarcimento per un eventuale deperimento del bene comodato e non per la vendita, restando inteso infatti che la proprietà rimane per legge al Comodante
Letto approvato e sottoscritto.
lì
Il comodante Il comodatario