Consegna al RLS del DVR solo su supporto informatico
Il Ministero del Lavoro risponde ad un interpello del 19 dicembre 2008 da parte di Confcommercio sulla possibilità di consegnare al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza solo su supporto informatico. L’interpello di Confcommercio si basa su 2 articoli del D.Lgs. 81/08:
a) L’articolo 18 comma 1 lettera o) del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede che il datore di lavoro debba consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi nonché consentire l’accesso ai dati relativi agli infortuni sul lavoro non specifica tuttavia le modalità di consegna.
b) Il comma 5 dell’art 53 del D.Lgs. 81/08 che stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro possa essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico.
La Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del Lavoro nella sua risposta all’interpello n. 52 del 19 dicembre 2008 “ritiene che, non essendo prevista alcuna formalità per la consegna del documento (DVR), l’adempimento all’obbligo di legge è comunque garantito mediante consegna dello stesso su supporto informatico, anche se utilizzabile solo su terminale video messo a disposizione del RLS giacché tale modalità, consentendo la disponibilità del documento in qualsiasi momento ed in qualsiasi area all’interno dei locali aziendali, non pregiudica lo svolgimento effettivo delle funzioni del RLS.”
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