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Comunicazione all’INAIL del nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza

Sembra arrivata a termine la definizione della comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come previsto dal 18 comma 1 lettera aa) del D.Lgs. 81/08.

E’ la conclusione di un lungo camino che ha visto la comunicazione dell’INAIL ad aspettare perché le modalità erano ancora in fase di definizione. E’ quindi finalmente arrivata la Circolare n. 11 del 12 marzo 2009 avente titolo “Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: comunicazione nominativi” che definisce le modalità di comunicazione. Sintetizziamo la circolare:

Tempistica
– la comunicazione deve essere inviata ogni anno entro il 31 marzo riferendosi alla situazione in atto al 31 dicembre precedente
– per quest’anno la comunicazione – riferendosi alla situazione al 31/12/2008 – è prorogata al 16 maggio 2009

La circolare recita: “Per gli anni successivi, se non sono intervenute variazioni, l’utente avrà la possibilità di confermare la situazione già presente in archivio; altrimenti dovrà procedere ad una nuova segnalazione” dal quale non si capisce se vale il “silenzio”- conferma o se l’azienda deve comunque effettuare qualche operazione di conferma nel caso in cui non siano intervenute modifiche.

Modalità
La comunicazione si effettua on line sul sito www.inail.it e cliccando successivamente su Punto Cliente

Registrazione iniziale
Le istruzioni sono differenziate in base a 3 casistiche:
– Aziende ed amministrazioni assicurate INAIL per la quali si selezionano successivamente Registrazione, poi Registrazione ditta disponendo di Codice Utente e PIN1 (codice di 4 cifre) tutti i 2 presenti sul certificato di iscrizione all’INAIL. A seguito di questa registrazione, L’INAIL provvederà ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, darà origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.
Siccome il completamento della pratica è legato alla ricezione del PIN2 via posta, consigliamo alla aziende di non aspettare l’ultimo momento per iniziare l’inserimento.
– Aziende ed amministrazioni non assicurate INAIL per le quali la procedura è un po’ più complessa e prevede prima una Registrazione utente generico.
– Consulenti del lavoro sicuramente più pratici del sito INAIL

Dichiarazione RLS
Successivamente si procede alla dichiarazione del RLS che comprende:

– una parte legata all’unità produttiva:
UNITA’ PRODUTTIVA
PROGRESSIVO UNITA’ PRODUTTIVA
DENOMINAZIONE
INDIRIZZO
COMUNE
PROVINCIA
CAP

– una parte relativa al RLS
DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
CODICE FISCALE
COGNOME
NOME
DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)

Da notare che non viene richiesto nessun dato né copia di attestato relativamente al corso obbligatorio da frequentare.

Sanzioni
L’art. 55 del Decreto legislativo n. 81/2008 prevede, in caso di violazione dell’art. 18 comma 1, lettera aa) del medesimo Decreto, una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 500,00.

Supporto tecnico
L’INAIL da’ la propria disponibilità attraverso le varie sedi dell’Istituto. Inoltre, qualora per problemi tecnici l’inserimento non potesse avvenire on-line, si potrà inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 – utilizzando il modello predisposto che può essere richiesto presso le Sedi dell’Istituto o scaricato dal sito dell’INAIL: www.inail.it

Frareg è a completa disposizione dei propri clienti per informazioni.

Sembra quindi arrivata a termine la definizione della comunicazione del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza anche se ipotesi di modifiche al D.Lgs. 81/08 parlano di comunicazione non più all’INAIL ma al SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione) di cui all’articolo 8 del Testo Unico (che, quando sarà costituito, sarà sicuramente più consono alla scopo) e di comunicazione non più annuale ma solo in caso di elezione o di cambiamento dei nominativi.