Autorizzazione ambientale integrata, principi generali, D.Lgs. n. 372 del 4 agosto 1999
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 10 1999 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”. Esso prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni delle suddette attivita’ nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Si deve sottolineare come il decreto disciplini il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio degli impianti medesimi, escludendo dal campo di applicazione gli impianti nuovi. Questa esclusione è da mettere in relazione alla volontà del legislatore di ricomporre in un unico procedimento la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in caso di nuovi impianti, la cui regolamentazione sarà demandata alla normativa da emanarsi in recepimento della direttiva 85/337/CEE come modificata dalla direttiva 97/11/CE: attualmente il provvedimento è fermo alle Camere.
Pertanto, in attesa di tale recepimento, i principi della nuova disciplina troveranno applicazione solo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione per l’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni dettate dal decreto. Tutti i procedimenti devono essere comunque conclusi entro il 30 ottobre 2004.
La novità più importante introdotta dal decreto è che il procedimento è unico e che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale, previsti dalle disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE.
Si costruisce cioè un unico percorso procedimentale durante il quale ad essere effettuata non è l’istruttoria di questa o quella disciplina in materia di protezione dell’ambiente, ma la valutazione della conformità ai requisiti di legge è valutata nel suo complesso, con un approccio multidisciplinare e una logica trasversale rispetto alle diverse matrici interessate. Questo tipo di approccio introdotto dal decreto risulterà costituire l’elemento più interferente con l’attuale sistema dei controlli amministrativi, dove, a causa del consolidarsi di una normativa settoriale, si è formata nel tempo una specializzazione “a compartimenti stagni”.
Altro elemento qualificante del decreto è che nella fissazione di valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle elencate nell’allegato III che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, non sarà solo la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o piu’ periodi di tempo, ma anche il valore in massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici.
Inoltre nell’istruttoria tecnica delle domande si dovrà tenere in considerazione “sia la loro natura che le loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo)”, con ciò introducendo anche la necessità di valutare le diverse soluzioni per evitare che il miglioramento su una matrice non costituisca un inaccettabile peggioramento dell’altra. Per es. l’obbligo di installare impianti di depurazione degli inquinanti gassosi, e quindi il miglioramento della qualità dell’aria, che può tradursi in un peggioramento i termini di inquinamento acustico a causa della messa in esercizio di nuove sorgenti sonore come le ventole di aspirazione se non si contempera anche alle necessarie opere di insonorizzazione.
Terzo elemento, la decisione di spostare il peso del controllo dall’emanazione dei valori limite all’approvazione di linee guida per l’utilizzazione delle migliori tecnologie disponibili (best available technologies = BAT) come conclusione delle esperienze precedenti che stanno a dimostrare l’assunto: non esiste la tecnologia disinquinante come tale, esiste la tecnologia migliore applicata al processo specifico.
Questi i principi introdotti dall’art.3, co.1, del decreto:
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, se ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
Novità rilevante è l’introduzione del riesame, ai sensi dell’art.7. Il riesame e’ effettuato dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
a) l’inquinamento provocato dall’impianto e’ tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
Ultimo aspetto è la valorizzazione dell’adesione volontaria a sistemi di gestione ambientale.
Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 4, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo e’ effettuato ogni 8 anni, invece dei cinque canonici.
Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonché altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più dei requisiti di cui al comma 1 dell’ articolo 4 del decreto, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.
L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità’ competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
Le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall’autorità competente, effettuano, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.