Autorizzazione ambientale integrata
Finalità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 10 1999 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 372 “Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”, il quale, per le attività ricomprese nell’Allegato I al medesimo decreto, prevede misure intese ad evitare oppure, qualora non sia possibile, ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti e per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Tale decreto esclude dal campo di applicazione i nuovi impianti, disciplinando il rilascio, il rinnovo e il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale degli impianti esistenti, nonché le modalità di esercizio dei medesimi.
Pertanto, i principi della nuova disciplina troveranno applicazione solo al momento della presentazione della domanda di autorizzazione per l’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti alle disposizioni dettate dal decreto.
Entro il 30 giugno 2002 l’autorità competente dovrà stabilire il calendario delle scadenze per la presentazione delle domande. Tutti i procedimenti dovranno comunque concludersi entro il 30 ottobre 2004.
Definizioni e campo di applicazione
Per delineare il campo di applicazione della disposizione occorre fare prioritario riferimento alle definizioni di impianto ed impianto esistente riportate nello stesso decreto e, precisamente:
Impianto: l’unita’ tecnica permanente in cui sono svolte una o più’ attività elencate nell’Allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull’inquinamento;
Impianto esistente: un impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale. E’ considerato altresì esistente l’impianto per il quale, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state presentate richieste complete delle predette autorizzazioni, a condizione che esso entri in funzione entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Interessanti riscontri emergono anche da alcune delle ulteriori definizioni riportate nel D.Lgs. 372/99 quali:
Sostanze: gli elementi chimici e loro composti, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92;
Inquinamento: l’introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività’ umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell’ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell’ambiente o ad altri suoi legittimi usi;
Missione: lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell’impianto, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore nell’aria, nell’acqua ovvero nel suolo;
Valori limite di emissione: la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un’emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, segnatamente quelle di cui all’Allegato III. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. L’effetto di un impianto di depurazione è preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell’impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell’ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell’ambiente fatto salvo il rispetto delle disposizioni del D.Lgs 152/99 e sue successive modificazioni;
Modifica dell’impianto: una modifica delle sue caratteristiche o del suo funzionamento ovvero un suo potenziamento che possa produrre conseguenze sull’ambiente;
Modifica sostanziale: una modifica dell’impianto che, secondo l’autorità competente, potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o per l’ambiente;
Autorità competente: la medesima autorità statale competente al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa o l’autorità individuata dalla regione, tenuto conto dell’esigenza di definire un unico procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
Autorizzazione integrata ambientale: il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto o parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti del presente decreto. Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per uno o più impianti o parti di essi, che siano localizzati sullo stesso sito e gestiti dal medesimo gestore.
Migliori tecniche disponibili: la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo complesso.
Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’Allegato IV.
In particolare si intende per:
“tecniche”, sia le tecniche impiegate sia le modalità’ di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;
“disponibili”, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;
“migliori”, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso.
Principi generali e condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale
La novità più importante introdotta dal decreto è che il procedimento è unico e che l’autorizzazione integrata ambientale sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale.
Viene cioè previsto un unico percorso procedimentale durante il quale ad essere effettuata non è l’istruttoria di una singola disciplina in materia di protezione dell’ambiente, ma la valutazione della conformità ai requisiti di legge è valutata nel suo complesso, con un approccio multidisciplinare rispetto alle diverse matrici interessate.
I principi generali richiamati nel decreto sono:
devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, se ciò’ sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
l’energia deve essere utilizzata in modo efficace;
devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività’ ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
L’adeguamento del funzionamento degli impianti esistenti avviene attraverso il conseguimento dell’autorizzazione integrata ambientale per la cui domanda, ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, occorrerà comunque descrivere:
l’impianto, il tipo e la portata delle sue attività;
le materie prime e ausiliarie, le sostanze e l’energia usate o prodotte dall’impianto;
le fonti di emissione dell’impianto;
lo stato del sito di ubicazione dell’impianto;
il tipo e l’entità delle emissioni dell’impianto in ogni settore ambientale, nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in uso per prevenire le emissioni dall’impianto oppure per ridurle;
le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall’impianto;
le misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente;
le altre misure previste per ottemperare ai principi del decreto.
Qualora le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività’ industriali, o secondo la norma ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del regolamento 1839/93/CEE, nonché’ altre informazioni fornite secondo qualunque altra normativa, rispettino uno o più’ dei requisiti di cui sopra, possono essere utilizzate ai fini della presentazione della domanda.
Al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente nel suo complesso, l’autorizzazione integrata ambientale deve includere valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare di quelle elencate nell’Allegato III, che possono essere emesse dall’impianto interessato in quantità significativa, in considerazione della loro natura e della loro potenzialità di trasferimento dell’inquinamento da un elemento ambientale all’altro (acqua, aria e suolo), nonché i valori limite di emissione e immissione sonora ai sensi della vigente normativa sull’inquinamento acustico. Se necessario, l’autorizzazione integrata ambientale può contenere ulteriori disposizioni a garanzia della protezione del suolo e delle acque sotterranee, nonché opportune prescrizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall’impianto e per la riduzione dell’inquinamento acustico.
Se del caso, i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti ed il tutto deve basarsi sulle migliori tecnologie disponibili (best available technologies = BAT), senza l’obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica ma tenendo conto dell’assunto che non esiste la tecnologia disinquinante come tale, ma esiste la tecnologia migliore applicata al processo specifico.
Di particolare rilevanza la novità che impone all’autorità competente di procedere al rinnovo, ogni 5 anni, delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, confermandole o aggiornandole.
Il riesame è effettuato dall’autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
l’inquinamento provocato dall’impianto e’ tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in quest’ultima di nuovi valori limite;
le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
la sicurezza di esercizio del processo o dell’attività richiede l’impiego di altre tecniche;
nuove disposizioni legislative comunitarie o nazionali lo esigono.
Nel contesto del riesame viene valorizzata l’adesione volontaria a sistemi di gestione ambientale in quanto, nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, risulti registrato ai sensi del regolamento 1836/93/CE, il rinnovo e’ effettuato ogni 8 anni, invece di cinque.
Controlli
I valori limite di emissione delle sostanze si applicano di norma nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall’impianto. Nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni.
L’autorizzazione integrata ambientale contiene gli opportuni requisiti di controllo delle emissioni, che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione, nonché’ la relativa procedura di valutazione, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale, nonché l’obbligo di comunicare all’autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata.
L’autorizzazione integrata ambientale contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell’impianto, per le emissioni fuggitive, per i malfunzionamenti, e per l’arresto definitivo dell’impianto.
L’autorità competente accerta, anche tramite l’Arpa la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonché il rispetto dei valori limite di emissione.
Le Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente e, ove non istituite, gli organismi di controllo individuati dall’autorità competente, effettuano, nell’ambito delle disponibilità finanziarie del proprio bilancio, ispezioni periodiche sugli impianti autorizzati ai sensi del presente decreto al fine di verificare che:
il gestore rispetti, nel suo impianto, le condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
il gestore abbia informato regolarmente l’autorità competente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto e tempestivamente in caso di inconvenienti o incidenti che incidano in modo significativo sull’ambiente.
In caso di ispezione, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi ispezione relativa all’impianto, per prelevare campioni e raccogliere qualsiasi informazione necessaria allo svolgimento dei loro compiti, ai fini del presente decreto.
Gli esiti delle ispezioni debbono essere comunicati all’autorità competente, indicando le situazioni di non rispetto delle prescrizioni.
Disposizioni transitorie e finali
Le disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo anche in recepimento delle direttive elencate in Allegato II si applicano agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell’autorizzazione integrata ambientale
Agli impianti di cui all’Allegato I non ricompresi nella definizione di cui all’articolo 2, numero 4), per quanto non disciplinato nella normativa emanata in attuazione della direttiva comunitaria in materia di valutazione dell’impatto ambientale, si applicano le norme del presente decreto.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale e per i successivi controlli previsti dal presente decreto, sono a carico del gestore.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto.
Allegato I
Categorie di attività industriali di cui all’art.1 del DLGS 4 agosto 1999 n.372
Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel presente decreto.
I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita’ di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in una stessa località, si sommano le capacita’ di tali attività.
Attività energetiche
Impianti di combustione con una potenza termica di combustione di oltre 50 MW ( i requisiti di cui alla direttiva n. 88/609/CEE per gli impianti esistenti rimangono in vigore fino al 31 dicembre 2003).
Raffinerie di petrolio e di gas.
Cokerie.
Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.
Produzione e trasformazione dei metalli
Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.
Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacita’ superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con una capacita’ superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all’ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica e’ superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita’ di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all’ora.
Fonderie di metalli ferrosi con una capacita’ di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno.
Impianti:
destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;
di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacita’ di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli.
Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3.
Industria dei prodotti minerali
Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacita’ di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacita’ di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacita’ di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell’amianto.
Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacita’ di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacita’ di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.
Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacita’ di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con una capacita’ di forno superiore a 4 m3 e con una densità’ di colata per forno superiore a 300 kg/m3.
Industria chimica
Nell’ambito delle categorie di attività’ della sezione 4 si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base come:
idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici);
idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi;
idrocarburi solforati;
idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati;
idrocarburi fosforosi;
idrocarburi alogenati;
composti organometallici;
materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa);
sostanze coloranti e pigmenti;
tensioattivi e agenti di superficie.
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, quali:
gas, quali ammoniaca; cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile;
acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati;
basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio;
sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento;
metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio.
Impianti chimici per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti)
Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi.
Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base.
Impianti chimici per la fabbricazione di esplosivi.
Gestione dei rifiuti
Salvi l’art. 11 della direttiva n. 75/442/CEE e l’art. 3 della direttiva n. 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi ( Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 20.Direttiva modificata dalla direttiva n. 94/31/CE in Gazzetta Ufficiale n. L 168 del 2 luglio 1994, pag. 28).
Impianti per l’eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all’art. 1, paragrafo 4, della direttiva n. 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva n. 75/442/CEE e nella direttiva n. 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l’eliminazione degli oli usati con capacita’ di oltre 10 tonnellate al giorno ( Gazzetta Ufficiale n. L 194 del 25 luglio 1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva n. 91/692/CEE in Gazzetta Ufficiale n. L 377 del 31 dicembre 1991, pag. 48).
Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva n. 89/369/CEE del Consiglio, dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani ( Gazzetta Ufficiale n. L 163 del 14 giugno 1989, pag. 32.3), e nella direttiva n. 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani con una capacita’ superiore a 3 tonnellate all’ora (Gazzetta Ufficiale n. L 203 del 15 luglio 1989, pag. 50.
Impianti per l’eliminazione o il ricupero dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacita’ superiore a 50 tonnellate al giorno.
Discariche che ricevono più’ di 10 tonnellate al giorno o con una capacita’ totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
Altre attività’
Impianti industriali destinati alla fabbricazione:
a) di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) di carta e cartoni con capacita’ di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili la cui capacita’ di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno.
Impianti per la concia delle pelli qualora la capacita’ di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito.
a) Macelli aventi una capacita’ di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno;
b) Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:
-materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita’ di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
-materie prime vegetali con una capacita’ di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale);
c) Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua).
Impianti per l’eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacita’ di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno.
Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più’ di:
40.000 posti pollame;
2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
750 posti scrofe.
Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacita’ di consumo di solvente superiore a 150 kg all’ora o a 200 tonnellate all’anno.
Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione.
Allegato II
Elenco delle direttive di cui all’art.14 del Dlgs 372/99
1. Direttiva n. 87/217/CEE concernente la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
2. Direttiva n. 82/176/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità’ per gli scarichi di mercurio del settore dell’elettrolisi dei cloruri alcalini.
3. Direttiva n. 83/513/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità’ per gli scarichi di cadmio.
4. Direttiva n. 84/156/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità’ per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell’elettrolisi dei cloruri alcalini.
5. Direttiva n. 84/491/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità’ per gli scarichi di esaclorocicloesano.
6. Direttiva n. 86/280/CEE concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità’ per gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell’elenco I dell’allegato della direttiva n. 76/464/CEE successivamente modificata dalle direttive numeri 88/347/CEE e 90/415/CEE che modificano l’allegato II della direttiva numero 86/280/ CEE.
7. Direttiva n. 89/369/CEE concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato da nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani.
8. Direttiva n. 89/429/CEE concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani.
9. Direttiva n. 94/67/CE sull’incenerimento di rifiuti pericolosi.
10. Direttiva n. 92/112/CEE che fissa le modalità’ di armonizzazione dei programmi per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio.
11. Direttiva n. 88/609/CEE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originari dei grandi impianti di combustione, modificata da ultimo dalla direttiva n. 94/66/CE.
12. Direttiva n. 76/464/CEE concernente l’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose scaricate nell’ambiente idrico della Comunità’.
13. Direttiva n. 75/442/CEE relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva n. 91/156/CEE.
14. Direttiva n. 75/439/CEE concernente l’eliminazione degli oli usati. 15. Direttiva n. 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi.
Allegato III
Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto, se pertinenti, per stabilire i valori limite di emissione
Aria
Ossidi di zolfo e altri composti dello zolfo.
Ossidi di azoto e altri composti dell’azoto.
Monossido di carbonio.
Composti organici volatili
Metalli e relativi composti.
Polveri.
Amianto (particelle in sospensione e fibre).
Cloro e suoi composti.
Fluoro e suoi composti.
Arsenico e suoi composti.
Cianuri.
Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà’ cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione quando sono immessi nell’atmosfera.
Policlorodibenzodiossina (PCDD) e policlorodibenzofurani (PCDF).
Acqua
Composti organoalogenati e sostanze che possono dar loro origine nell’ambiente idrico.
Composti organofosforici.
Composti organici dello stagno.
Sostanze e preparati di cui sono comprovate proprietà’ cancerogene, mutagene o tali da poter influire sulla riproduzione in ambiente idrico o con il concorso dello stesso.
Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili.
Cianuri.
Metalli e loro composti.
Arsenico e suoi composti.
Biocidi e prodotti fitofarmaceutici.
Materie in sospensione.
Sostanze che contribuiscono all’eutrofizzazione (nitrati e fosfati, in particolare).
Sostanze che esercitano un’influenza sfavorevole sul bilancio di ossigeno (misurabili con parametri quali DBO, DCO).
Allegato IV
CONSIDERAZIONI DA TENERE PRESENTI IN GENERALE O IN UN CASO PARTICOLARE NELLA DETERMINAZIONE DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI, SECONDO QUANTO DEFINITO ALL’ART. 2, NUMERO 12, DEL dlgs 372/99, TENUTO CONTO DEl COSTI E DEI BENEFICI CHE POSSONO RISULTARE DA UN’AZIONE E DEL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E PREVENZIONE
Impiego di tecniche a scarsa produzione di rifiuti.
Impiego di sostanze meno pericolose.
Sviluppo di tecniche per il ricupero e il riciclo delle sostanze emesse e usate nel processo, e, ove opportuno, dei rifiuti.
Processi, sistemi o metodi operativi comparabili, sperimentati con successo su scala industriale.
Progressi in campo tecnico e evoluzione delle conoscenze in campo scientifico.
Natura, effetti e volume delle emissioni in questione.
Date di messa in funzione degli impianti nuovi o esistenti;
Tempo necessario per utilizzare una migliore tecnica disponibile.
Consumo e natura delle materie prime ivi compresa l’acqua usata nel processo e efficienza energetica.
Necessita’ di prevenire o di ridurre al minimo l’impatto globale sull’ambiente delle emissioni e dei rischi.
Necessita’ di prevenire gli incidenti e di ridurne le conseguenze per l’ambiente;
Informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’art. 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali.
a cura di: Francesca Garbarini – e-mail: fgarbarini@pr.arpa.emr.it