Approvato il regolamento per la qualità dell’aria del Comune di Milano
Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19/11/2020 il regolamento per la qualità dell’aria del Comune di Milano
In considerazione del ricorrente superamento dei limiti normativi di concentrazione del particolato atmosferico e degli ossidi di azoto, il presente Regolamento introduce, nel rispetto dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, limitazioni alle attività che generano emissioni atmosferiche, nell’ottica di salvaguardia della qualità dell’aria e di risparmio energetico, in ottemperanza a quanto previsto dall’Art.3-ter Parte I Dlgs 152/2006 (Testo Unico Ambiente)
In relazione agli obiettivi prefissati, il Regolamento interviene nei seguenti modi:
a. favorisce il rinnovo degli impianti di riscaldamento ad uso civile, laddove alimentati con combustibili caratterizzati da elevate emissioni atmosferiche, al fine di abbattere le polveri da questi generate
b. introduce azioni volte al contenimento della dispersione energetica, ovvero al contenimento delle emissioni di CO2, per esercizi commerciali, pubblici esercizi ed edifici aperti al pubblico;
c. favorisce il rinnovo dei generatori di corrente, laddove alimentati con combustibili caratterizzati da elevate emissioni atmosferiche, utilizzati precipuamente presso attività commerciali svolte su area pubblica;
d. introduce misure precauzionali per la conduzione dei cantieri di lavoro in città, nell’ottica di contenimento delle polveri generate a scala locale;
e. dispone prescrizioni in tema di divieto di fumo e di combustioni all’aperto;
f. favorisce la diffusione sul territorio comunale di infrastrutture di ricarica elettrica, in linea con i provvedimenti viabilistici vigenti.
Sono di particolare interesse l’articolo 5 e l’articolo 9.
L’Articolo 5 prevede per gli esercizi commerciali, i pubblici esercizi e gli edifici aperti al pubblico nei quali sia attivo un impianto di climatizzazione invernale o estiva, di qualsiasi potenza termica nominale, è fatto obbligo, a far data dal 1 gennaio 2022, di tenere isolato il locale climatizzato; conseguentemente non è ammessa l’apertura costante dei varchi di accesso del pubblico verso i locali interni. In alternativa alle ordinarie porte, sono ammessi dispositivi di ingresso che garantiscono comunque l’isolamento termico degli ambienti (a titolo esemplificativo: porte a bussola) e dispositivi a barriera d’aria costruiti a regola d’arte secondo precise indicazioni contenute nel regolamento.
L’Articolo 9 impone a far data dal 1 gennaio 2021, il divieto di fumare nelle aree destinate a verde pubblico, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone, nelle aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini, presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici, incluse le fermate dei taxi, fino ad una distanza di 10 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche, nelle aree cimiteriali, nelle aree cani e nelle strutture sportive di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico (ad esempio: spalti).
A far data dal 1 gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico, ivi incluse le aree stradali, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone.