Accesso ai luoghi di lavoro e ruolo del rappresentante per la sicurezza
Il compito del rappresentante per la sicurezza non è tanto quello di indicare le soluzioni ai problemi connessi con la tutela della salute e la prevenzione dei rischi sul lavoro, quanto quello di farsi portatore delle richieste dei lavoratori ponendo quesiti giusti e relazionandosi in modo adeguato con le altre figure professionali che fanno parte del sistema sicurezza aziendale al fine di ricercare delle risposte accettate e condivise.
L’accesso ai luoghi di lavoro da parte del rappresentante per la sicurezza indica la volontà del legislatore di realizzare la sicurezza sul lavoro attraverso la partecipazione attiva di tutti i lavoratori.
Per essere in grado di svolgere efficacemente tale compito è opportuno che il rappresentante:
conosca l’organizzazione e la sistemazione dei luoghi di lavoro cui deve accedere (aree di carico, scarico e stoccaggio dei materiali utilizzati in azienda, nonché refertori, mense, locali di riposo, ecc.);
qualora dovesse visitare zone ad accesso limitato, riceva istruzioni, informazioni, addestramento adeguati e utilizzi gli stessi dispositivi di protezione individuale destinati ai lavoratori che vi accedono per ragioni di lavoro;
sia riconosciuto dal personale di custodia previamente informato del nominativo e dei diritti di accesso attribuitigli;
abbia la possibilità di confrontarsi con i lavoratori.
Anche dalla disposizione in esame si evince che la prevenzione dei rischi sul lavoro non scaturisce soltanto dall’osservanza di mere disposizioni, ma soprattutto da relazioni sociali finalizzate, fondamentali per l’acquisizione di atteggiamenti e comportamenti orientati alla sicurezza ed alla tutela della salute. Pertanto, la consultazione del rappresentante per la sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica delle misure di prevenzione in azienda, si configura come uno strumento utile per creare il necessario rapporto di fiducia tra i soggetti coinvolti nel processo di prevenzione e per ricercare con questi ultimi le soluzioni migliori ai diversi problemi.
Ovviamente tutto ciò potrà realizzarsi a condizione che il rappresentante per la sicurezza consideri attentamente, previa formazione adeguata:
i punti di rischio;
i rischi prevedibili e non prevedibili;
il comportamento soggettivo dei lavoratori;
i tempi ed i modi di lavorazione e/o esposizione di ogni singolo lavoratore.
Il Decreto stabilisce che il rappresentante per la sicurezza non deve subire detrimento di retribuzione per l’espletamento della sua funzione prevedendo espressamente che:
il tempo necessario, senza alcuna limitazione, per lo svolgimento dell’incarico deve essergli retribuito dal datore di lavoro;
devono essergli forniti dal datore di lavoro i mezzi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà previste dalla legge.
Nei confronti del rappresentante si applica la tutela prevista dallo Statuto dei lavoratori per le rappresentanze sindacali aziendali (artt. 18 e 21 della legge 20 maggio 1970, n. 300).
Tale tutela si concretizza:
nella impossibilità di trasferire il rappresentante per la sicurezza dall’unità produttiva senza il nulla osta dell’associazione sindacale di appartenenza;
nella reintegrazione nel posto di lavoro del medesimo, in ogni stato e grado del giudizio, qualora il giudice ritenga irrilevanti o insufficienti i motivi di licenziamento.