Accertamenti sanitari periodici per l’idoneità al lavoro
Cosa fare
Il datore di lavoro deve valutare se i lavoratori sono esposti a rischi specifici per i quali vige l’obbligo della sorveglianza sanitaria, in tal caso i lavoratori devono essere sottoposti ad accertamenti sanitari, preventivi e periodici, da un medico competente.
Può essere nominato medico competente il medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro o in igiene e medicina preventiva o in medicina legale e delle assicurazioni ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica; (2)
2) docenza o libera docenza, in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Il medico competente deve essere consultato per la redazione del documento di valutazione dei rischi, per l’organizzazione della formazione
Il medico deve fornire indicazioni sul significato dei risultati e trasmetterli annualmente al datore di lavoro ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
I costi della sorveglianza sanitaria sono a carico del datore di lavoro.
Idoneità alla mansione
La sorveglianza è effettuata dal medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
L’idoneità alla mansione è indispensabile per svolgere una determinata mansione; deve essere comunicata per iscritto al datore di lavoro e ad ogni singolo lavoratore.
Qualora si tratti di un giudizio di non idoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore, il medico oltre a darne comunicazione al datore di lavoro ed al lavoratore, informa il lavoratore della possibilità di ricorso entro 30 giorni all’organo di vigilanza.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 626/94 artt. 16, 17, 48, 55, 69, 86
D.P.R. 303/56 artt. 33, 34
D.P.R. 336/94
D.Lgs. 277/91 artt. 15, 29, 44
D.P.R. 1124/65