Verifiche Periodiche degli Impianti Elettrici di Messa a Terra
Frareg S.r.l. ha stipulato un accordo con un organismo notificato europeo abilitato per operare in diversi settori di intervento secondo la Direttiva Ascensori (95/16/CE), Direttiva Macchine (98/37/CE) e secondo il D.P.R. 462/01 (verifica degli impianti elettrici di messa a terra). Effettuare verifiche ed eseguire attività di manutenzione, controllo e ispezione rientra nelle operazioni svolte dall’azienda.
Grazie a tale convenzione, Frareg S.r.l. è infatti in grado di proporre le verifiche periodiche seguenti:
- Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
con controlli visivi sullo stato di conservazione dei componenti esterni ed interni utilizzati ai fini della protezione e con la verifica della continuità di messa a terra dell’impianto. - Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V
Personale tecnico specializzato della società partner effettuerà una verifica periodica a intervalli regolari, misurando il valore dell’impianto di terra e verificando il coordinamento delle protezioni (sistemi di distribuzione di tipo TT). Nella verifica di questa tipologia di impianti rientrano anche i controlli di continuità dei conduttori di protezione/equipotenziali e della funzionalità degli interruttori differenziali. - Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V
L’attività di sorveglianza avrà luogo misurando il valore dell’impianto di terra e verificando il rispetto della massima tensione ammissibile (valutata sui dati ENEL riguardanti la corrente di guasto monofase a terra e sul tempo di intervento delle protezioni lato MT). - Impianti elettrici installati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione
L’attività di prevenzione avverrà verificando gli impianti installati in ambienti con pericolo di esplosione per la presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Le costruzioni elettriche installate in tali impianti devono essere caratterizzate da specifici modi di protezione indicati dalla specifica normativa CEI.
Le società che effettuano verifiche di messa a terra sono autorizzate dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Il DPR 462 del 2001 disciplina le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, che sono obbligatorie per i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e gli impianti elettrici.
Va precisato che gli obblighi legati alle verifiche non dipendono dalla tipologia di attività svolta dall’azienda: è infatti sufficiente la presenza al suo interno di un lavoratore.
Pertanto le verifiche periodiche si aggiungono alle regolari manutenzioni che vanno effettuate agli impianti e alle attrezzature per la prevenzione degli infortuni.
Nel prosieguo dell’articolo analizziamo con dettaglio il decreto in esame, per fornire informazioni importanti come i tempi e le modalità con cui effettuare tali verifiche previste dai riferimenti della normativa nazionale e chi, in azienda, ne ha la responsabilità e l’amministrazione.
A cosa serve la messa a terra dell’impianto elettrico
Prima di comprendere meglio in che modo e quando va eseguita la verifica periodica, cerchiamo di capire a cosa serve effettuare la messa a terra degli impianti che utilizzano energia elettrica.
La messa a terra rappresenta il sistema principale per la protezione contro possibili situazioni di pericolo negli impianti domestici e industriali, come contatti e cortocircuiti.
Attraverso la messa a terra si fanno convergere direttamente a terra le parti metalliche delle macchine elettriche, in modo da disperdere nel territorio le eventuali correnti elettriche.
Facendo in questa maniera si scongiura la possibilità che i lavoratori presenti nelle vicinanze possano subire delle folgorazioni accidentali e quindi si garantiscono condizioni di tutela e sicurezza.
Il DPR 462/01, noto come “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”, ha previsto l’emanazione di più decreti con l’obiettivo di un adeguamento delle prescrizioni vigenti in ambito di impianti di messa a terra e impianti collocati in zone con pericolo di esplosione.
Nello stesso decreto sono previste delle abrogazioni: artt. 40 e 328 del DPR 547/55 e artt. 2, 3 e 4 del D.M. del 12 settembre 1959.
Chi è il responsabile delle verifiche
Chi ha la responsabilità di un luogo di lavoro (di fatto il datore di lavoro) è anche obbligato per legge a richiedere le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra.
I responsabili devono essere in possesso del verbale di verifica che viene rilasciato dall’organismo di ispezione abilitato dal Ministero delle Attività Produttive, da esibire in caso di controlli e ispezioni degli enti preposti e degli organi competenti di pubblica vigilanza.
Per effettuare le verifiche si richiede il possesso di determinati documenti: la dichiarazione di conformità (rilasciata al titolare degli impianti dalle aziende che effettuano le installazioni), la denuncia dell’impianto di terra ed eventualmente il progetto (qualora questa documentazione sia richiesta dal tipo di attività svolta).
In mancanza di questi documenti, tuttavia, le verifiche potranno essere eseguite ugualmente, ma della loro mancanza dovrà essere data notizia nel verbale. Ad ogni modo, la mancanza totale o parziale della documentazione prevista andrà sanata da un punto di vista legale.
Per datore di lavoro s’intende colui che prende le decisioni e si fa carico delle onerose spese da sostenere. Nel caso in cui egli non faccia eseguire le verifiche sugli impianti di messa a terra, sono previste delle sanzioni, amministrative o penali: multe tra 1000 e 4800 euro o arresto da 2 a 4 mesi di reclusione.
È pertanto richiesto che, per garantire il corretto coordinamento e la gestione delle varie operazioni, il responsabile svolga una formazione specifica, a cui iscriversi compilando un’apposita modulistica.
Chi può eseguire le verifiche periodiche
Con l’entrata in vigore del DPR 462/01 , soltanto i soggetti indicati da tale riferimento possono eseguire le verifiche periodiche di messa a terra previste dalla legge: si tratta degli Organismi privati abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico, l’ASL oppure l’ARPA.
L’elettricista di fiducia e con esperienza non può in alcun modo effettuare il servizio di verifica: egli può eseguire solo la normale manutenzione degli impianti di messa a terra e dare segnalazioni su eventuali problemi o un consiglio su come migliorare le prestazioni, ma non ha l’autorizzazione per effettuare le verifiche periodiche.
L’INAIL ha, tra i suoi compiti, quello di eseguire delle verifiche a campione sugli impianti di messa a terra.
Una precisazione va fatta sul significato che si dà alla parola “lavoratori”, dato che l’obbligatorietà delle verifiche dipende dalla presenza di almeno uno di essi. In questo caso ci si riferisce alla definizione presente nel D.lgs. 81/08, che comprende non solo i dipendenti (come nella norma precedente), ma anche i soci lavoratori, gli apprendisti, gli stagisti, i lavoratori socialmente utili (ma non i collaboratori domestici).
Quando vengono effettuate le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra
La periodicità delle verifiche è in funzione dell’ambito di attività svolta. Nel caso di impianti definiti a maggior rischio in caso d’incendio, così come nei cantieri, negli studi medici e nei luoghi caratterizzati da rischio di esplosione, la periodicità è biennale. In tutti gli altri casi la procedura di verifica va eseguita ogni cinque anni.
In riferimento allo studio a uso medico, va precisato che la periodicità è biennale qualora si faccia uso di apparecchi elettromedicali. L’espressione “a maggior rischio in caso d’incendio”, invece, si riferisce a quelle attività che implicano un rischio più elevato al personale, per cui è importante effettuarne una corretta valutazione.
La periodicità, inoltre, va calcolata dalla dichiarazione di conformità di impianti nuovi, non in base alle modifiche o alle manutenzioni straordinarie. È in capo al datore di lavoro l’obbligo di inviare all’organo territorialmente competente la dichiarazione di conformità, entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell’impianto. Nei comuni in cui è attivato lo sportello unico per le attività produttive è possibile presentare lì la dichiarazione di conformità. In caso di variazioni relative agli impianti produttivi, come la ristrutturazione o la riconversione, il datore di lavoro ne darà comunicazione tempestiva agli uffici pubblici territorialmente competenti.
Qualora la verifica periodica mostri un esito negativo, dovranno effettuarsi verifiche straordinarie basate su criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
Secondo quanto previsto dalle norme di riferimento, in particolare dal DPR.462, la periodicità delle verifiche dipende dalle caratteristiche dell’ambiente in cui sono installati gli impianti: ogni 2 anni negli ambienti a maggior rischio di incendio, nei luoghi con pericolo di esplosione, nei cantieri e nei locali a uso medico ogni 5 anni per gli altri ambienti aventi caratteristiche ordinarie. Oltre che dal luogo nel quale è installato l’impianto, la periodicità dipende anche dal tipo di impianto e, in funzione di ciò, potrà essere biennale o quinquennale. Occorre distinguere, per una corretta valutazione del rischio, tra i nuovi impianti in corso di installazione e gli impianti preesistenti. La denuncia dell’impianto va effettuata dal datore di lavoro entro 30 giorni dalla messa a terra dell’impianto. Va detto che la mancata osservanza delle certificazioni previste dal DPR può portare a delle sanzioni penali; inoltre l’inosservanza della normativa vigente comporta responsabilità civile e penale qualora si verifichi un infortunio successivo alla mancata verifica.
Le principali fasi di svolgimento del servizio risultano:
- Analisi documentale
Analisi della documentazione tecnica costituita dai documenti di progetto, dalla relazione tecnica, dalla dichiarazione di conformità, dai verbali delle verifiche effettuate negli anni precedenti e, più in generale, dalla documentazione necessaria allo svolgimento del lavoro. - Verifiche strumentali
La fase esecutiva delle verifiche riguardanti l’impianto di terra si articola nei seguenti punti: Verifica della continuità dell’impianto di terra, Prove periodiche degli interruttori differenziali, Misura della resistenza di terra, Misura delle tensioni di passo e contatto, Verifica dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, Impianti installati in ambienti con pericolo di esplosione. - Reportistica
Alla conclusione di tutte le attività di verifica viene emesso un Verbale di Verifica. Questo rappresenta l’ultima step della fase amministrativa.