Corso RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per datori di lavoro – Rischio basso
Obiettivo
Soddisfare le esigenze attuali relative all’obbligo di formare e di informare i Responsabili del Servizio di Prevenzione (RSPP) per quanto riguarda i problemi collegati alla sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.
Il decreto legislativo 81/08 oltre a prevedere l’obbligo di nomina di questa figura all’interno di tutte le aziende prevede che allo stesso sia fatta una formazione particolare, necessaria al fine di gestire la sicurezza nell’azienda.
Contenuti e durata della formazione sono stati definiti dalla pubblicazione dell’Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012 con entrata in vigore dal 26 gennaio 2012.
Il corso di formazione RSPP si rivolge esclusivamente ai datori di lavoro che – per dimensioni e tipologia della propria azienda (rischio basso) nonché per requisiti personali – hanno deciso di autonominarsi Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione non identificato nel datore di lavoro deve seguire un percorso formativo come previsto dal D.Lgs. 195/2003 e dai provvedimenti del 26 gennaio 2006 e del 5 ottobre 2006.
MODULO 1. NORMATIVO – giuridico
- sistema legislativo in materia di sicurezza dei lavoratori
- la responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa
- la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, della società e delle associazioni, anche prive di responsabilità giuridica” ex. D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.
- il sistema istituzionale della prevenzione
- i soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il D.Lgs. 81/08: compiti, obblighi, responsabilità
- il sistema di qualificazione delle imprese
MODULO 2. GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza
- i criteri e gli strumenti per l’individuazione e la valutazione dei rischi
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi
- la considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori
- il documento di valutazione dei rischi (contenuti, specificità e metodologie)
- i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto o d’opera di somministrazione
- il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza
- la gestione della documentazione tecnico amministrativa
- l’organizzazione della prevenzione incendi, del primo soccorso e della gestione delle emergenze
MODULO 3. TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi
- i principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione
- il rischio stress lavoro-correlato
- i rischi ricollegabili al genere, all’età e alla provenienza da altri paesi
- i dispositivi di protezione individuale
- la sorveglianza sanitaria
MODULO 4. RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori
- l’informazione, la formazione e l’addestramento
- le tecniche di comunicazione
- il sistema delle relazioni aziendali e della comunicazione in azienda
- la consultazione e la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- natura, funzioni e modalità di nomina o di elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
- test di verifica apprendimento
D.Lgs. 81/08
- art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- art. 31 – Servizio di prevenzione e protezione
- art. 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- art. 34 – Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Allegato II – Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi.
- Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997
- Provvedimento del 5 ottobre 2006 (G.U. n. 285 del 07/12/2006): Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell’Accordo sancito in Conferenza Stato-regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell’articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall’articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635)
- Provvedimento del 26 gennaio 2006 (G.U. n. 37 del 14/02/2006): Accordo tra il Governo e le regioni e province autonome, attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Atto n. 2407) – allegato
- Decreto Legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29/06/2003): Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): che cosa fare?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e protezione all’interno della propria azienda, designando gli addetti ed il responsabile del servizio.
Il datore di lavoro può:
- Autonominarsi RSPP
- Nominare un dipendente dell’azienda
- Avvalersi di una persona esterna
Il datore di lavoro può autonominarsi RSPP nel caso di:
- Aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti
- Aziende della pesca fino a 20 dipendenti
- Altre aziende fino a 200 dipendenti
Seguono le date e le sedi dei corsi.