Corso di aggiornamento quinquennale ASPP
Obiettivo
L’ASPP (Addetto al Servizio di prevenzione e protezione) è la figura incaricata dal Datore di lavoro, per far parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. I compiti dell’ASPP sono definiti dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, e sono:
- provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;
- fornire ai lavoratori le informazioni, come previsto all’articolo 36 del D.Lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 81/08 prescrive agli ASPP, per mantenere le rispettive qualifiche, di seguire dei percorsi di formazione e aggiornamento quinquennali, secondo quanto previsto dall’Accordo Stato-Regioni e Province autonome del 07 luglio 2016 nell’allegato A. In particolare è previsto che gli ASPP devono seguire un corso di aggiornamento ogni quinquennio di 20 ore per attività di tutti i settori ATECO.
I contenuti che verranno trattati sono i seguenti:
- Aggiornamento normativo, panoramica delle ultime normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: valutazione rischio stress lavoro correlato, valutazione vibrazioni, valutazione dei rischi per le donne in stato di gravidanza.
- Sistemi di gestione e processi organizzativi
- Fonti di rischio specifiche nell’attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo, compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro,
- Tecniche di comunicazione, volte all’informazione formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.Lgs. 81/08
- art. 17 – Obblighi del datore di lavoro non delegabili
- art. 33 – Compiti del servizio di prevenzione e protezione
- Accordo stato regioni del 7 Luglio 2016
- Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997
- Decreto Legislativo n. 195 del 23 giugno 2003 (G.U. n. 174 del 29/06/2003): Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39
Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): che cosa fare?
Il datore di lavoro ha l’obbligo di organizzare il Servizio di Prevenzione e protezione all’interno della propria azienda, designando gli addetti ed il responsabile del servizio.
Il datore di lavoro può:
- Autonominarsi RSPP
- Nominare un dipendente dell’azienda
- Avvalersi di una persona esterna
Il datore di lavoro può autonominarsi RSPP nel caso di:
- Aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti
- Aziende della pesca fino a 20 dipendenti
- Altre aziende fino a 200 dipendenti
Seguono le date e le sedi dei corsi.
Videoconferenza
15/05/2025
16/05/2025