Corso di formazione per Responsabile sorveglianza presidi antincendio
Obiettivo
Il nuovo Decreto Ministeriale 1/09/2021 recita all’Allegato I punto 2:
“Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione di cui al punto 1 [manutenzione periodica effettuata da tecnici manutentori qualificati], le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo”.
Nasce quindi la necessità di formare alcuni addetti per svolgere tale sorveglianza. Il corso, basato soprattutto su esercitazioni pratiche, metterà i partecipanti nelle condizioni di adempiere a questo nuovo obbligo normativo.
- Concetti di base sull’ incendio
- Cosa si intende per sorveglianza antincendio
- informazione e formazione a tutti i lavoratori
- presidi antincendio: protezione attiva e passiva
- norme di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti antincendio
- Norma UNI 9994-1 (tipi di estintori antincendio)
- Registro dei controlli antincendio, obiettivi e contenuti del registro visione ed esempi di compilazione
- concetti di base sul riconoscimento dei segnali di sicurezza antincendio ed evacuazione presenti sulla planimetria del luogo di lavoro
- artt. 46 comma 3, lettera a, punto 3 – 37 comma 9 e 12 del D.Lgs. 81/08, correttivo D.Lgs. 106/09
- Allegato I punto 2 del D.M. 01/09/2021
Nomina degli addetti antincendio: che cosa fare?
Il datore di lavoro deve nominare la squadra di emergenza antincendio (art. 18, comma 1 lettera b).
Gli addetti della squadra devono seguire idoneo corso di formazione della durata di 4, 8, 16 ore in funzione del livello di rischio incendio (livello 1, 2 o 3 ex rischio basso, medio, elevato).
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione se non per giustificato motivo. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva (art. 43, comma 3).
Fino all’adozione di specifici criteri di formazione, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e gestione dell’emergenze nei luoghi di lavoro stabiliti dal DM 2 settembre 2021.
Si ricorda anche che non esiste ad oggi una validità del corso antincendio in quanto non sono stati definiti obblighi per l’eventuale aggiornamento del corso antincendio.
Numero addetti: il decreto lascia ampia discrezionalità nella scelta del numero dei lavoratori incaricati del servizio di emergenza; il decreto definisce, infatti, che il numero di addetti deve dipendere dalle specificità dei rischi presenti e dalle dimensioni dell’azienda.
Importante: I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Si tratta di individuare un gruppo di lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione nonché di adottare i provvedimenti che si rendano necessari in situazioni di emergenza, quali:
- incendio
- evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
- salvataggio
- pronto soccorso
L’obiettivo perseguito è quello di pianificare l’emergenza, evitando così, quando l’evento rischioso si verifica, sovrapposizioni di direttive che generano confusione e ritardano le operazioni di soccorso.
Chi | Cosa | Come |
Datore di lavoro | Nominare squadra emergenza Formazione degli addetti | Compilazione dei moduli di nomina Iscrizione degli addetti a idoneo corso di formazione di 4, 8, 16 ore come previsto dal DM 02/09/2021. |
Modulo per nomina addetto squadra di emergenza antincendio
Rischio livello 1, 2, o 3 ? (ex rischio basso, medio o alto)
Come fare a determinare se la tua azienda rientra nel livello 1 (ex rischio basso), per cui devi frequentare un corso di 4 ore, nel livello 2 (ex rischio medio), per cui devi frequentare un corso di 8 ore oppure nel livello 3 (ex rischio alto) per cui devi frequentare un corso di 16 ore?
La legislazione in materia (Decreto Ministeriale 3 settembre 2021)
Classificazione del livello di rischio di incendio recita:
Attività di livello 3 ex rischio Alto
- Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m2;
h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
j) alberghi con oltre 200 posti letto;
k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani
l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36. - I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 3 (FOR o AGG).
Attività di livello 2 ex rischio Medio
- Ricadono in tale fattispecie almeno le seguenti attività:
a) i luoghi di lavoro compresi nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, con esclusione delle attività di livello 3;
b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto.
- I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sopra riportate attività devono essere basati sui contenuti e la durata riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di livello 2 (FOR o AGG).
Attività di livello 1ex rischio Basso
- Rientrano in tale categoria di attività quelle non presenti nelle fattispecie indicate ai precedenti punti e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.
2. I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento per gli addetti operanti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e le durate riportati nei punti 3.2.5 e 3.2.6 per i corsi di Livello 1 (FOR o AGG).
Ti ricordiamo comunque che l’indicazione della classe di rischio dovrebbe essere contenuta nel tuo documento di valutazione dei rischi.
Per ogni dubbio, contattateci.
Seguono le date e le sedi dei corsi in aula