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Quali sono le nuove regole per le discariche di rifiuti ?

Con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, l’ Italia, seppur con un anno e mezzo di ritardo, adegua la propria legislazione alle normative comunitarie in materia di discariche di rifiuti, recependo la direttiva 1999/31/CE. Uniformandosi alla direttiva europea relativa alle discariche di rifiuti, lo Stato italiano accoglie alcune raccomandazioni di organismi importanti a livello internazionale, chiarendo la situazione precedente e fornendo un aggiornamento del quadro normativo che regola il settore. Fra le principali novità c’è da segnalare la nuova classificazione delle discariche nelle seguenti tre categorie, operata in rapporto alle tipologie di rifiuti presenti:

 

discarica per rifiuti inerti

discarica per rifiuti non pericolosi

discarica per rifiuti pericolosi

 

L’ obiettivo di questa nuova legge è quello di prevenire o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ ambiente (e nello specifico sull’acqua, sull’aria, sul suolo, sulla fauna e sulla flora), eventuali effetti su attività quali l’agricoltura, e i rischi sulla salute umana derivanti dalle discariche, attraverso l’adozione di provvedimenti, attuati dagli organi pubblici regionali interessati, senza esprimersi su procedure come le bonifiche e il ripristino ambientale dei siti inquinati, già esaminate nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1999.

 

La normativa non manca di dare una definizione precisa di discarica che viene definita come “l’area  adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi , nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un  periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad un anno”.

 

Vi è inoltre una distinzione fra le seguenti figure:

 

gestore: “il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica”

detentore: “il produttore dei rifiuti o il soggetto che ne è in possesso”

richiedente: “il soggetto che presenta richiesta di autorizzazione per una discarica”

 

 

L’ art. 6. individua 14 categorie di rifiuti non ammessi in discarica e il divieto di diluire o miscelare i rifiuti al solo fine di renderli conformi ai criteri di ammissibilità.

L’art. 7 prevede che i rifiuti possano essere collocati in discarica soltanto dopo il trattamento, ove per questo si intenda “il processo fisico, termico, chimico o biologico, incluse le operazioni di cernita, che, modifica le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa,di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza”. Fanno eccezione i rifiuti inerti per i quali il trattamento non risulta tecnicamente fattibile e quelli il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità del decreto per cui non risulta indispensabile ai fini legislativi. Gli articoli aggiuntivi al settimo forniscono, inoltre, indicazioni specifiche per i gestori, sui criteri di ammissibilità sia dei rifiuti inerti sia delle sostanze pericolose; mentre in allegato è indicato un elenco – corredato di tabelle – dei rifiuti inerti per i quali si prevede la possibilità di non assecondare tali indicazioni.

 

Gli Stati della Cee hanno provveduto affinché la domanda di autorizzazione per una discarica debba contenere per necessità almeno i seguenti dati:

 

–          identità del richiedente e del gestore, se diversi

–          la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare

–          la capacità prevista del luogo di smaltimento

–          la descrizione del sito, comprese le caratteristiche idrogeologiche e geologiche

–          i metodi previsti per la prevenzione e riduzione dell’ inquinamento

–          il piano previsto per il funzionamento, la sorveglianza e il controllo del servizio da parte degli operatori

–           il piano per la chiusura e la gestione della successiva chiusura

–          la garanzia finanziaria del richiedente, o qualsiasi  garanzia equivalente

 

Gli articoli 8,9, 10 disciplinano le dettagliate informazioni che il richiedente è tenuto a presentare sotto forma di piani:

–          piano di gestione operativa, che deve individuare i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa

–          piano di gestione post operativa, che deve definire i programmi di sorveglianza e controlli successivi alla chiusura

–          piano di sorveglianza e di controllo, che deve indicare tutte le misure tecniche per prevenire i rischi di incidenti causati dal funzionamento della discarica per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa, attraverso un attento monitoraggio, che post operativa

–          piano di ripristino ambientale del sito a chiusura, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica, in relazione alla destinazione d’ uso prevista.

 

All’ art. 12 vengono segnalate le linee guida da seguire nei casi delle procedure di chiusura: infatti, dal punto di vista legale, la discarica o una sua parte è considerata definitivamente chiusa solo dopo il rilascio dell’ autorizzazione dell’ Ente territoriale di competenza, avvenuta in seguito ad un ‘ ispezione finale. E’ da rilevare che anche dopo la chiusura definitiva il gestore viene ritenuto responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del necessario controllo nella fase post operativa e di eventuali ulteriori interventi per tutto il tempo durante il quale la discarica può considerarsi pericolosa per l’ ambiente.

La disciplina relativa alla corretta gestione della discarica durante il suo intero ciclo di vita è contenuta negli art.13, 14 e 15. Infine l’ art. 16 punisce la violazione di alcuni dei nuovi precetti dettati dal D. Lgs n 36/2003, per esempio gestendo discariche senza avere ottenuto le necessarie autorizzazione e realizzando discariche abusive, con richiami alle sanzioni previste all’ art.51 del decreto “Ronchi”.

 

Sono inoltre segnalate le modalità con cui le nuove regole saranno applicate alle discariche già esistenti:

–          le discariche già autorizzate entro il 27 marzo 2003, possono continuare a ricevere rifiuti fino al 16 luglio 2005

–          entro 6 mesi dall’ entrata in vigore del D.Lgs n. 36/2003 il titolare dell’ autorizzazione deve presentare all’ autorità competente un piano di adeguamento della discarica alle previsioni del decreto

–          il piano di adeguamento deve essere approvato dall’ autorità competente con motivato provvedimento che autorizzi la prosecuzione dell’ esercizio in atto della discarica e fissi i lavori di adeguamento , le modalità di esecuzione e il termine finale per l’ ultimazione degli stessi, che in nessun caso può essere successivo al 16 luglio 2009.

 

A questo punto, è importante citare il ” deep pocket principle”, il principio della responsabilità condivisa, sulla base del quale tanto il produttore del rifiuto quanto il gestore della discarica sono tenuti a vigilare affinché i rifiuti conferiti siano soltanto quelli che l’ impianto è abilitato a ricevere.

 

Inerente alla tematica è l’ art. 14 del decreto legislativo 5/2/1997 n. 22, il cosiddetto decreto Ronchi, il quale sancisce ” il divieto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, con l’ obbligo a carico di colui che vi contravviene di procedere allo smaltimento di essi e al ripristino del luoghi, con la responsabilità solidale del proprietario o dei titolari di diritti reali o personali di godimento ai quali tale violazione sia addebitabile a titolo di colpa o dolo”.