Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD ?
I soggetti obbligati alla presentazione, entro il 30 aprile 2002, del MUD, Modello Unico di Dichiarazione ambientale, previsto dal decreto legislativo n. 22/1997, cosiddetto “Decreto Ronchi”, sono i seguenti:
- Le imprese e gli enti che, nel corso dell’anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali pericolosi. L’unica eccezione a questa regola è prevista per gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni di lire; questi ultimi beneficiano di un esonero di presentazione del MUD che si estende anche ai rifiuti pericolosi.
- Le imprese e gli enti che, nel corso dell’anno al quale la dichiarazione si riferisce (riferita all’anno 2001), abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti speciali non pericolosi derivanti da lavorazioni artigianali (si riferisce ad imprese artigiane con un numero di dipendenti, e non di addetti, superiore a tre) e industriali.
- Le imprese e gli enti che, nel corso dell’anno al quale la dichiarazione si riferisce, abbiano prodotto o avviato al recupero o allo smaltimento rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti o costituiti da fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, da fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi.
- I produttori di imballaggi vuoti che nel corso dell’anno al quale la dichiarazione si riferisce abbiano effettuato, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore.
- Gli autoproduttori di imballaggi così come definiti dal Regolamento Conai (si definiscono tali i soggetti che fabbricano gli imballaggi necessari a confezionare i loro prodotti).
- I riutilizzatori di imballaggi (ossia coloro che, nel corso dell’anno al quale la dichiarazione si riferisce abbiano riutilizzato prodotti adibiti a contenere e proteggere merci destinate al mercato).
- Gli importatori e gli esportatori di imballaggi vuoti e di qualsiasi genere di merce imballata (“imballaggi pieni”).
- Le Autorità portuali, dove siano state istituite, oppure le Autorità marittime, per quanto attiene ai rifiuti prodotti dalle navi.
- Chiunque effettui, a titolo professionale, attività di raccolta e trasporto di rifiuti, con l’eccezione costituita dai soggetti autorizzati allo svolgimento di queste attività in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio e da quanti abbiano trasportato rifiuti di animali affetti da BSE (o che si sospettava che lo fossero).
- I soggetti che svolgono attività di smaltimento (ossia tutte quelle operazioni previste nell’Allegato B del D.Lgs. n. 22/1997 e identificate con le sigle comprese tra D1 e D15), con l’unica eccezione costituita da quanti abbiano smaltito rifiuti di animali affetti da BSE (o che si sospettava che lo fossero) o di recupero di rifiuti (ossia una delle operazioni previste nell’Allegato C di tale Decreto ed identificate con le sigle comprese tra R1 e R13).
- I commercianti e gli intermediari di rifiuti.
- I comuni, o loro consorzi o comunità montane o aziende speciali, in relazione alle attività di raccolta e gestione di rifiuti urbani e assimilati nonché a quella di gestione di rifiuti speciali.