Quali sono i progetti delle opere soggetti alla valutazione d’impatto ambientale ?
Le disposizioni nazionali in materia di V.I.A., quale recepimento di specifiche direttive comunitarie, traggono origine dall’art. 6 della L. 349/86 (Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale), cui hanno fatto seguito, tra l’altro, i DPCM 10 agosto 1988 n°377 e 27 dicembre 1988, nonché il DPR 27 aprile 1992.
In base alle succitate disposizioni sono assoggettati alla procedura di valutazione ministeriale i progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:
- raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di scisti bituminosi;
- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di durata permanente termica);
- impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all’eliminazione definitiva dei residui radioattivi;
- acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;
- impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 t;
- impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unita’ produttive funzionalmente connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la fabbricazione di esplosivi;
- tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché’ aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più’ corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più’ corsie;
- porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t;
- impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;
- impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 mc , nonché’ impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 mc .
- elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km.
- oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi quelli disciplinati dal Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;
- stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacita’ complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio superficiale di gas naturali con una capacita’ complessiva superiore a 80.000 mc; stoccaggio di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacita’ complessiva superiore a 40.000 mc; stoccaggio di prodotti petroliferi liquidi di capacita’ complessiva superiore a 80.000 mc;
- impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall’art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
- impianti per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;
- stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacita’ complessiva superiore a 150.000 t;
- impianti di gassificazione e liquefazione;
- impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all’arricchimento di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più’ di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l’arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;
- attività’ minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera ai sensi dell’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività’ ed alle relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20 ettari