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Nuove disposizioni per la semplificazione e digitalizzazione dei procedimenti inerenti le modifiche non sostanziali e le volture dell’AUA in Lombardia
È stata pubblicato lunedì 16 dicembre 2019 dalla Regione Lombardia la D.g.r n. XI/2606 in materia di semplificazione e digitalizzazione della procedura riguardante l’Autorizzazione Unica Ambientale.
Le domande di voltura e le comunicazioni di modifica non sostanziale dell’AUA saranno ora presentabili attraverso le piattaforme telematiche messe a disposizione dei SUAP.
La norma ha modificato i procedimenti di voltura AUA e di modifiche non sostanziali AUA. Le nuove regole entreranno in vigore il primo luglio 2020.
Saranno definite dai competenti uffici regionali le modulistiche e le istruzioni operative e tecniche per uniformare e razionalizzare la gestione dei predetti procedimenti e garantire l’interoperabilità delle piattaforme utilizzate.
Le nuove disposizioni si applicano in caso di variazioni nella denominazione del soggetto cui è esplicitamente intestato il provvedimento AUA di uno stabilimento in esercizio ed in assenza di modifiche impiantistiche.
L’istanza dovrà essere formalizzata tramite il canale telematico in uso al SUAP competente per territorio.
Nello specifico, l’istanza di voltura dell’AUA dovrà essere presentata al SUAP competente per territorio, utilizzando il canale telematico (piattaforma) da questa individuato. La piattaforma dovrà avere implementato la modulistica regionale e dovrà rispettare gli standard di interoperabilità definiti dalla Regione Lombardia con successivi provvedimenti.
Potrà essere utilizzata la piattaforma Procedimenti ServiziRL (EX MUTA), messa a disposizione in via sussidiaria a titolo gratuito dalla Regione.
La procedura sarà così articolata:
- Il SUAP acquisirà l’istanza di voltura e procederà alla verifica formale (consistente nel verificare che la domanda sia stata presentata completa di allegati e con le opportune firme digitali).
- Il SUAP trasmetterà entro 5 giorni l’istanza alla Provincia/Città Metropolitana quale autorità competente all’adozione dell’AUA, la quale provvederà alla predisposizione del provvedimento di voltura e all’inoltro dello stesso al SUAP.
- Il SUAP provvederà alla trasmissione del provvedimento di voltura al richiedente (Nuovo Gestore) e a tutti i soggetti competenti in materia ambientale eventualmente interessati (Provincia/Città Metropolitana, ARPA, Comune in tuti i casi, ATO, Gestore del S.I.I. nel caso di scarichi in fognatura), nonché al caricamento del provvedimento finale sulla piattaforma al fine dell’alimentazione del registro regionale AUA e del fascicolo d’impresa.
Le nuove regole si applicheranno anche per tutti i procedimenti riguardanti le modifiche non sostanziali di AUA a partire dal primo luglio 2020.
In questo caso trattandosi di una “comunicazione” la conclusione del procedimento avverrà nelle forme di silenzio-assenso decorsi 60 giorni dalla comunicazione.
La comunicazione di una modifica non sostanziale all’AUA dovrà essere presentata attraverso il canale telematico (piattaforma) individuato dal SUAP territorialmente competente. La piattaforma dovrà aver implementato la modulistica regionale; rispettare gli standard di interoperabilità definiti da Regione Lombardia; prevedere l’inoltro automatico della comunicazione di modifica non sostanziale completa di tutti i relativi allegati alla Provincia/Città Metropolitana.
Decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione all’Autorità Competente, in assenza di segnalazioni o dinieghi da parte dell’Autorità Competente il procedimento si intende concluso nella forma del silenzio assenso ed il Gestore potrà procedere alla realizzazione della modifica.
Il SUAP provvederà al caricamento del provvedimento sulla piattaforma telematica e all’alimentazione del fascicolo di impresa e del registro AUA.