Sicurezza ambientale: normativa sulla tutela dell’ambiente
Soprattutto a partire dagli anni ’90, la legislazione italiana ed europea si è sempre più fatta carico della tutela dell’ambiente. La complessità e la ricchezza della tematica hanno condotto all’elaborazione di un quadro normativo altrettanto ricco e complesso, ma diretto in sostanza da poche linee guida fondamentali.
Sia la politica italiana, soprattutto mediante il decreto legislativo 152/06 (testo unico ambientale TUA), sia quella europea, con molteplici direttive tra cui la 2004/35/CE, sono state guidate nelle rispettive regolamentazioni in tema ambientale dai principi di precauzione, prevenzione e correzione dell’inquinamento alla fonte, nonché dalla regola “chi inquina paga”.
Normativa europea sulla tutela dell’ambiente
La normativa europea sull’ambiente è particolarmente ricca, e ha raggiunto negli anni un notevole livello di articolazione. In generale si basa sugli articoli 11 e 191-3 del trattato sul funzionamento dell’Unione (TFUE), per cui la tutela dell’ambiente è un obiettivo primario in ragione della lotta ai cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile.
Nel dettaglio, poi, sono state emanate moltissime leggi apposite per perseguire i suddetti scopi. Ricordiamo, tra le più recenti:
- la direttiva 2010/75/UE sulla riduzione dell’inquinamento dell’industria;
- il regolamento 850/2004/CE in materia di trasporto di sostanze inquinanti;
- il regolamento 1272/2008/CE sulle emissioni inquinanti nell’atmosfera e nei terreni;
- soprattutto, la succitata direttiva 2004/35/CE, che ha normato il principio del “chi inquina paga”.
Le politiche degli organi europei su ambiente, sicurezza e salute dipendono in generale dal Programma di Azione per l’Ambiente (PAA), emanato periodicamente dalla Commissione; il primo risale al 1973 e ormai è giunto alla settima edizione.
Il PAA definisce gli obiettivi futuri dell’UE in tema di ambiente e avanza diverse proposte strategiche in proposito, concernenti anche l’impiego delle risorse e una progettazione sul lungo periodo degli interventi legali.
Il settimo PAA fissa come obiettivi da raggiungere entro il 2020, tra gli altri, una migliore applicazione della normativa vigente sull’ambiente, nonché l’armonizzazione della stessa con le varie decisioni politiche, assieme a un incremento della collaborazione e del coinvolgimento delle attività economiche e dei singoli cittadini (specie i giovani) nel processo di tutela operativa dell’ambiente.
Tutto questo riguarda, naturalmente, ogni genere di tematica connessa all’ambiente: prevenzione dell’inquinamento (dell’acqua, dell’aria, del terreno e acustico, a causa del rumore), utilizzo sostenibile delle risorse, riciclo dei rifiuti, protezione del suolo, igiene ambientale, progettazione edilizia eccetera.
A guidare i PAA e le conseguenti normative sono alcuni principi generali, in parte già definiti dall’Atto Unico Europeo del 1986 e perfezionati fino a oggi.
- Precauzione. Prevede che, in presenza di un pericolo ambientale sconosciuto o non previsto, si adottino misure cautelari commisurate al rischio stesso e alle evidenze note fino a quel momento.
- Prevenzione. Comporta l’attuazione di un codice di condotta, che vada dalle norme antincendio ai controlli forestali, necessario a prevenire possibili danni ecologici gravi e conosciuti.
- Correzione dell’inquinamento alla fonte. Implica che la risoluzione di un problema d’inquinamento vada rivolta non solo a limitare i danni ma a evitarne del tutto lo sviluppo, estirpandone le cause alla radice.
- Sussidiarietà. Richiede che ogni ente gestisca le questioni di tutela ambientale in proporzione alla loro vicinanza e se necessario prestando la propria assistenza all’organismo competente.
- “Chi inquina paga”. Detto anche principio di responsabilità ambientale, prevede semplicemente che il singolo o l’azienda responsabile del danno ambientale abbiano il dovere di pagarne la riparazione. Nonostante la sua importanza, questo principio ha finora conosciuto una difficile applicazione, soprattutto nel contesto dei rapporti tra l’UE e i singoli Stati.
Normativa italiana sulla tutela dell’ambiente
L’Italia, complici anni di cementificazione incontrollata che hanno condotto peraltro a una grave situazione di emergenza idrogeologica, ha dovuto assumere negli ultimi anni impegni sempre crescenti in materia di sicurezza dell’ambiente.
Tra le leggi in vigore a riguardo ricordiamo:
- innanzitutto il D. Lgs. 152/2006, d’importanza capitale, con l’aggiornamento dei D. Lgs. 208/2006 e 128/2010;
- il D. M. 5 febbraio 1998 sulle procedure per il recupero di scarti inquinanti, come l’amianto o altri materiali che causano malattie;
- il D. Lgs. 59/2005 sull’autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- il D. M. 27 settembre 2010 su rifiuti ed emissioni di gas.
Il decreto 152/2006 costituisce il Testo Unico Ambientale (TUA), e viene specificato ulteriormente dal decreto 208/2008, denominato “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. Nonostante alcune mancanze, queste leggi sono state una vera medicina in soccorso dell’ambiente italiano.
Il decreto 208/2008 ha rafforzato il ruolo dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che si dedica a ricerca e monitoraggio sull’ambiente; inoltre, l’ufficio dell’ISPRA può essere contattato liberamente tramite telefono o mail per richiedere consulenza e documentazione a riguardo.
Il TUA, invece, disciplina la maggior parte dell’area della tutela ambientale, conferendo peraltro più doveri e poteri al Ministero dell’Ambiente, nell’ottica di un costante controllo dei rischi, degli adempimenti previsti dalla legge, della sorveglianza dei sistemi di valutazione dei rischi e della gestione delle sanzioni.
In Italia, comunque, per alcuni manager o soggetti con p. iva, per operatori della sicurezza sanitaria e sociale o del servizio di prevenzione degli incendi, e per RSPP, dipendenti e datore di lavoro di alcuni tipi d’impresa o settore, sono fortemente consigliati degli appositi corsi di formazione sul tema.
Valutazioni ambientali VAS e VIA
Il TUA, tra le altre cose, regolamenta gli obblighi relativi alla valutazione impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS).
- La VIA consiste nello studio dell’impatto ambientale che potrebbe derivare dalla realizzazione di un’opera qualsiasi, come l’esecuzione di bandi e contratti di appalti per la costruzione di un edificio, l’ampliamento di macchine, impianti mobili, strutture o cantieri, eccetera. A livello europeo, la VIA è stata introdotta tra gli strumenti valutativi dalla direttiva 85/337/CEE, recepita in Italia con la legge 349 del 1986.
- La VAS, invece, valuta il possibile impatto ambientale dell’attuazione di un qualunque progetto o programma, per esempio un piano regolatore dell’amministrazione comunale. La VAS è accolta nella legislazione europea con la direttiva 2001/42/CE, e in Italia il TUA l’ha affiancata alla VIA.
Nella prassi e nella tecnica, i modelli standard di VIA e VAS sono molto simili e hanno anche il medesimo scopo: la protezione della qualità della vita, della salute, dei diritti, dell’ambiente e della sicurezza dei luoghi in questione, la prevenzione di infortuni ai lavoratori e danni alla natura, la tutela delle risorse naturali e della biodiversità.
La differenza tra le due consiste in questo: mentre la VIA è un’analisi preventiva del singolo aspetto di un’opera, la VAS concerne un piano più ampio, che comprende l’aspetto di quell’opera assieme a molte altre. La VAS va effettuata già in fase di progettazione, mentre la VIA durante la realizzazione del piano.