MUD 2022: istruzioni per la compilazione
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo DPCM con le istruzioni per la compilazione e la modulistica per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), che sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente (2021).
Il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, dunque, slitta al 21 maggio 2022, come previsto dall’art. 6 co. 2-bis della Legge di riferimento (L. 70/04)
l MUD resta articolato nelle consuete 6 Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti obbligati e tenuti all’adempimento:
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Non devono presentare la dichiarazione MUD, solo ed esclusivamente per quanto riguarda i rifiuti NON pericolosi:
- i soggetti che effettuano attività di trasporto in conto proprio dei propri rifiuti NON pericolosi;
- le imprese e gli enti, con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10, che producono rifiuti NON pericolosi derivanti da:
- lavorazioni industriali
- lavorazioni artigianali
- fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
- fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi;
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio (solo per i rifiuti NON pericolosi);
Si specifica inoltre che non devono presentare la Dichiarazione MUD, anche in presenza di rifiuti pericolosi:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
- i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
Medici, dentisti e pediatri che non rientrano in organizzazione di Enti ed Imprese (quindi liberi professionisti) non hanno l’obbligo di presentazione del MUD. Diversamente, hanno l’obbligo di presentazione se producono rifiuti pericolosi.
Chi, durante l’anno 2021, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione MUD, neanche in bianco.
L’accumulo di rifiuti presso il luogo in cui sono prodotti è definito dalla normativa DEPOSITO TEMPORANEO e lo smaltimento può essere avviato tenendo in considerazione 2 opzioni e in particolare:
- il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento ogni 3 mesi dalla produzione indipendentemente dalla quantità prodotta (anche superiore alle 20 mc).
Il produttore può avviare i rifiuti a recupero/smaltimento entro massimo un anno dalla produzione se le quantità è inferiore a 20 metri cubi per rifiuti non pericolosi e 10 mc per rifiuti pericolosi, il limite temporale di 1 anno dalla data di produzione (annotata sul registro di carico/scarico) è il massimo consentito in assoluto anche su quantitativi minimi di rifiuti.