Modello Semplificato e Unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)
Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA. Decreto 8 maggio 2015, Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della funzione pubblica. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 149 del 30 giugno 2015, Suppl. ordinario n. 35
L’Autorizzazione unica ambientale è il provvedimento istituito dal Dpr 13 marzo 2013, n. 59 e rilasciato su istanza di parte che incorpora in un unico titolo diverse autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di settore (come il DLgs 152/2006). Le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato con il presente decreto, in relazione alle normative regionali di settore. Dal 01 Luglio 2015 e fino agli adeguamenti regionali, la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale dovrà essere presentata con il predetto modello unificato.
Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese come definite dal Dm 18 aprile 2005 e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione integrata ambientale). Se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale, l’AUA non può essere richiesta.
La domanda deve essere presentata allo Sportello unico per le attività produttive (Suap) che la inoltra per via telematica all’Autorità competente per la procedura. Trascorsi 30 giorni senza richiesta di integrazioni, la domanda si intende regolarmente presentata.
La domanda di AUA deve essere inoltrata per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di uno o più dei 7 titoli abilitativi elencati nell’articolo 3 del regolamento (e di quelli eventualmente individuati dagli enti locali). È fatta salva la possibilità per i gestori degli impianti di non ricorrere all’AUA in caso di attività soggette solo a comunicazione o ad autorizzazione generale.
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di attività di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, Dlgs 152/2006) i gestori degli impianti almeno ogni 4 anni devono presentare una dichiarazione di autocontrollo all’Autorità competente. La dichiarazione non influenza la durata complessiva dell’AUA. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.